L’esenzione per i termini d’uso nella revocatoria fallimentare non opera in caso di pagamenti anomali (Cass. civ. Sez. 1 n. 18171 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocatoria fallimentare, l’esenzione di cui all’art. 67, terzo comma, lett. a), legge fall. postula che il pagamento sia stato eseguito secondo i termini d’uso, nozione che va riferita alle pattuizioni intercorse tra le parti. L’accertamento circa la sussistenza di tale condizione costituisce valutazione di fatto demandata al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione coerente con i criteri di giudizio impartiti dalla giurisprudenza di legittimità. La prova della conoscenza dello stato di insolvenza del debitore può essere desunta dal giudice di merito da elementi sintomatici quali le notizie di stampa, la pubblicazione dei protesti e la presentazione dell’istanza di fallimento da parte dell’accipiens. È inammissibile il motivo di ricorso che prospetti la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. laddove sia diretto a sollecitare una revisione del giudizio di fatto. La condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. può essere irrogata in misura pari al doppio delle spese di lite, senza che rilevi la dedotta sproporzione rispetto al valore della causa.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Torino rigettava l’appello proposto da una società avverso l’ordinanza del Tribunale di Vercelli che, in accoglimento della domanda del Fallimento di una società, aveva dichiarato inefficaci ex art. 67, comma 2, legge fall. alcuni pagamenti, per un importo di € 34.297,20, eseguiti nel periodo sospetto quale corrispettivo di vendita di calcestruzzo e di noleggio autocarri. Il Tribunale aveva altresì condannato la società al pagamento della somma, maggiorata di interessi e spese, oltre al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. La Corte territoriale riteneva non fornita la prova che i pagamenti fossero stati effettuati secondo i termini d’uso, esclusa anche dalla constatazione che gli stessi si riferivano a una fornitura risalente al 2013, saldata con modalità anomale. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte, condividendo la proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Con riguardo al primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 67, terzo comma, lett. a), legge fall. in ordine all’esenzione dei c.d. termini d’uso, la Corte ha osservato che la ricorrente muoveva da un presupposto errato, poiché il giudice di merito non aveva affatto negato che la normalità dei rapporti vada riferita alle pattuizioni intercorse tra le parti. La Corte d’Appello, uniformandosi all’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, aveva motivatamente ritenuto che la prova al riguardo non fosse stata fornita e che l’esenzione fosse da escludere in ragione della stessa accertata modalità dei pagamenti, riferiti a una fornitura risalente e saldata mediante accollo da parte di un terzo, emissione di un pagherò poi non rispettato e cessione del credito alla debitrice originaria. Tale valutazione di fatto, coerente con i criteri di giudizio impartiti dalla Corte, è stata ritenuta insindacabile in cassazione.
Il secondo motivo, concernente la scientia decoctionis, è stato reputato inammissibile in quanto palesemente finalizzato a una revisione del giudizio di merito, motivato e insindacabile. Il terzo motivo, relativo alla nullità dell’ordinanza istruttoria di primo grado, è stato ritenuto inammissibile per genericità, non avendo la ricorrente riportato né gli specifici motivi d’appello né le istanze istruttorie, e per non essersi confrontata con la duplice ratio della decisione impugnata. Il quarto motivo, avverso la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., è stato infine dichiarato inammissibile, essendo la condanna in duplum sulla base delle spese di lite pratica validata dalla giurisprudenza di legittimità, anche a Sezioni Unite, e rientrando l’accertamento della responsabilità aggravata nei compiti del giudice del merito.
La Corte ha pertanto confermato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite e delle sanzioni ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., ravvisando i presupposti per la condanna anche in sede di legittimità ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.
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Nota della Redazione
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