Spese processuali: inderogabili i minimi tariffari nella liquidazione giudiziale (Cass. civ. Sez. V n. 9048 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di spese processuali, i parametri per la determinazione dei compensi degli avvocati sono inderogabili nel minimo, poiché la riduzione rispetto al valore medio di liquidazione non può superare la misura percentuale fissata dall’art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014 nel testo novellato dal d.m. n. 37/2018. Il giudice, in assenza di accordo tra le parti o in caso di liquidazione a carico del soccombente, non può liquidare al di sotto dei minimi tariffari, nemmeno con motivazione. È preclusa la liquidazione di somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. Tale assetto è compatibile con la normativa eurocomunitaria, poiché la tariffa approvata dallo Stato conserva natura di misura statale.

Il Fatto

Il difensore di un contribuente, dichiaratosi procuratore antistatario, otteneva la condanna dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento delle spese in un giudizio tributario. Decorso il termine per il passaggio in giudicato, avviava la procedura di ottemperanza ai sensi dell’art. 70 e ss. d.lgs. n. 546/1992. La Commissione tributaria provinciale dichiarava inammissibile il ricorso; la Cassazione, con una precedente ordinanza, accoglieva il ricorso e rinviava.

Riassunta la causa, l’ente impositore corrispondeva l’importo dovuto. Il giudice del rinvio, pur riconoscendo la soccombenza virtuale dell’ente, liquidava le spese del primo grado di ottemperanza, di quello di legittimità e della fase di rinvio sui minimi previsti, escludendo la fase istruttoria e quella decisionale perché non svolte. Avverso tale sentenza il difensore propone ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina la questione della possibilità per il giudice di derogare, sia pure motivatamente, ai minimi dettati dai parametri previsti dall’art. 13 della legge n. 247/2012 e fissati dal d.m. n. 55/2014. Ripercorre l’evoluzione normativa: la riforma Bersani, l’abrogazione delle tariffe ad opera dell’art. 9 d.l. n. 1/2012, l’emanazione della legge n. 247/2012 e del d.m. n. 140/2012, fino al d.m. n. 55/2014.

Il passaggio decisivo è individuato nella novella operata dal d.m. n. 37/2018, che ha precisato come la riduzione rispetto al valore medio non possa superare la misura del 50% (elevata al 70% per la sola fase istruttoria), eliminando per il potere di riduzione l’espressione “di regola”. La modifica supera l’incertezza applicativa che consentiva liquidazioni prive di qualsiasi soglia numerica minima, come sottolineato dal parere del Consiglio di Stato n. 02703/2017.

La Corte afferma quindi l’inderogabilità dei minimi tariffari in sede di liquidazione giudiziale, in assenza di diversa convenzione. Nel perimetro tra minimo e massimo il potere discrezionale del giudice non è sindacabile; la motivazione diventa doverosa solo quando si superino le percentuali massime di aumento o diminuzione. Resta comunque precluso liquidare somme praticamente simboliche, non consoni al decoro professionale.

Quanto alla compatibilità comunitaria, la Corte richiama la sentenza CGUE C-35/99 (caso Arduino), che ha escluso la ricorrenza di intese restrittive della concorrenza, poiché lo Stato conserva il potere di decisione in ultima istanza sulle tariffe. L’arresto è stato recepito dalla giurisprudenza nazionale a far data da Cass. n. 7094 del 28 marzo 2006.

La censura è pertanto fondata: la Commissione aveva liquidato, per il valore della causa sino a 5.200,00 euro, somme inferiori sia per i giudizi di merito sia per quello di legittimità rispetto a quelle risultanti dalla massima riduzione consentita. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *