Irregolarità nei verbali elettorali e strumentalità delle forme: nessuna rinnovazione del voto (TAR Basilicata n. 314 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le irregolarità, le omissioni e le incongruenze dei verbali delle Sezioni elettorali non giustificano la ripetizione delle elezioni comunali quando non incidono sulla sincerità e sulla libera espressione del voto, in applicazione del principio di strumentalità delle forme. Fanno eccezione i vizi che compromettono l’accertamento della reale volontà del corpo elettorale, tra i quali assume rilievo centrale la mancata corrispondenza tra il numero delle schede scrutinate e quello degli elettori votanti ex art. 68, comma 6, d.P.R. n. 570/1960. Il fenomeno della cd. scheda ballerina deve essere provato dalla parte ricorrente con specifici elementi oggettivi o indizi gravi, precisi e concordanti. Le correzioni a penna non siglate risultano irrilevanti quando il verbale è sottoscritto da tutti i componenti del seggio e dai rappresentanti di lista.
Il Fatto
In occasione delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026 la lista vincitrice riportava 1.347 voti contro i 1.289 della lista ricorrente, con una differenza di 58 voti. L’Adunanza dei Presidenti proclamava eletto il Sindaco e i Consiglieri delle due liste.
Il candidato Sindaco non eletto e i candidati della lista di minoranza impugnavano la proclamazione e i verbali di tutte e quattro le Sezioni, chiedendo in via principale l’attribuzione del mandato di Sindaco e in via subordinata l’annullamento e la rinnovazione delle operazioni, oltre all’acquisizione di plichi e alla nomina di un verificatore. Il Comune e i candidati della lista vincitrice resistevano sostenendo l’infondatezza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama il proprio orientamento, confermato in appello, secondo cui erroneità e incongruenze dei verbali non possono essere sanzionate con la ripetizione delle elezioni. Opera il principio di strumentalità delle forme: sono irrilevanti le irregolarità che non influiscono sulla sincerità del voto, mentre conserva priorità l’esigenza di preservare il risultato conforme alla volontà dell’elettorato.
Quanto alla prima Sezione, la Corte esclude l’anomalia: ai sensi dell’art. 71, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 nei Comuni sotto i 5.000 abitanti l’elettore esprime una sola preferenza, sicché cinque elettori possono aver votato solo la lista. Il dato dei votanti coincide con quello delle schede scrutinate. Le correzioni non siglate sono irrilevanti, perché tutti i fogli risultano firmati da componenti del seggio e rappresentanti di lista.
Per la seconda Sezione, le discordanze sul numero delle schede autenticate e su quelle non utilizzate costituiscono errori materiali e di trascrizione. La possibile rinnovazione del voto è subordinata alla violazione dell’art. 68, comma 6, d.P.R. n. 570/1960, che attiene all’affidabilità del risultato: nel caso concreto 568 schede scrutinate corrispondono a 568 votanti. Manca inoltre alcun indizio del meccanismo della scheda ballerina, che richiede prova rigorosa. La stessa conclusione vale per la terza Sezione, dove 929 schede corrispondono a 929 votanti.
Per la quarta Sezione, l’inserimento della scheda bianca di scorta non altera il risultato, poiché il verbale attesta la corrispondenza tra 655 scrutinate e 655 votanti. Le correzioni non siglate restano irrilevanti per le medesime ragioni. Quanto all’urna aperta sul fondo, il Tribunale ne rileva la non chiara descrizione e l’assenza di verbalizzazione, oltre al contrasto con le risultanze sui sigilli e con la circostanza che quattro rappresentanti di lista, presenti in tutte le giornate, non rilevarono irregolarità.
Il ricorso è pertanto respinto, senza necessità di acquisizioni o verificatore. Le spese sono compensate per eccezionali motivi; la Segreteria trasmette la sentenza al Comune e al Prefetto ai sensi dell’art. 130, comma 8, cod. proc. amm. dopo il passaggio in giudicato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.