Iscrizione al RUNTS e verifica di regolarità formale del notaio (Cons. Stato n. 4895 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di iscrizione di associazioni e fondazioni nel Registro unico nazionale del terzo settore ai sensi dell’art. 22 d.lgs. n. 117/2017, l’ufficio del registro è tenuto a una verifica della sola regolarità formale della documentazione, mentre lo scrutinio sostanziale sulla sussistenza delle condizioni di legge per la costituzione dell’ente compete al notaio. Il diniego di iscrizione non può dunque fondarsi su valutazioni di merito circa l’opportunità, la moralità o il disvalore sociale dell’iniziativa, né su rilievi già superati da modifiche statutarie. Ove l’amministrazione opponga ragioni di merito in luogo del controllo formale, il provvedimento è illegittimo per violazione dell’art. 22 citato. Resta fermo che, in presenza di una nuova domanda e di un nuovo procedimento rispetto a precedenti dinieghi, non è configurabile alcun onere di impugnazione tardiva.
Il Fatto
I fondatori costituivano nel 2018 una fondazione con finalità di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, conferendo un immobile. La Regione Toscana negava il riconoscimento della personalità giuridica ex d.P.R. n. 361/2000, rilevando il disvalore della denominazione, l’inadeguatezza del numero minimo dei componenti del consiglio di amministrazione e incongruenze contabili.
Modificata la denominazione, la fondazione presentava nuova istanza, archiviata dalla Regione sul presupposto della persistenza del vizio dell’atto costitutivo originario. I fondatori avviavano quindi la procedura di iscrizione al RUNTS ex art. 22 d.lgs. n. 117/2017. Il Comune di Pisa esprimeva parere negativo e la Regione rigettava la domanda richiamando i precedenti dinieghi. Il TAR Toscana accoglieva il ricorso e i motivi aggiunti; la Regione proponeva appello, resistito dalla fondazione, con appello incidentale del Comune.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto l’inammissibilità del ricorso principale, dedotta per mancata impugnazione dei dinieghi del 2018 e del 2023. Il motivo è infondato: la domanda del 2024 ha a oggetto l’iscrizione in un registro diverso, aziona un procedimento diverso, con istruttoria nuova e diverso ente interpellato, e trova fondamento in disposizioni attributive di potere differenti. Non sussiste dunque alcuna frattura colmabile mediante l’onere di impugnazione degli atti presupposti.
Il nucleo della decisione investe l’interpretazione dell’art. 22 d.lgs. n. 117/2017. La Corte richiama la Circolare n. 9 del 21 aprile 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: il notaio compie uno scrutinio sull’effettiva rispondenza degli assetti statutari alle previsioni di legge, mentre l’ufficio del RUNTS è chiamato alla sola verifica della regolarità formale della documentazione.
Su questa base il Collegio conferma il ragionamento del primo Giudice: la Regione, lungi dal compiere una verifica di regolarità, ha opposto il diniego sulla base di infondate ragioni di merito. Il vizio statutario relativo al numero minimo dei componenti era stato superato dalla modifica dell’8 gennaio 2024, e il rispetto delle regole contabili andava verificato alla luce del parametro dell’art. 22, comma 4, che richiede un patrimonio minimo di 30.000 euro per le fondazioni.
Quanto all’omessa pronuncia su alcune censure, la Corte esclude il vizio: nel processo amministrativo l’art. 112 c.p.c. opera con il correttivo per cui la decisione implicita di segno contrario esclude l’omessa pronuncia, come affermato dalla giurisprudenza richiamata (Cons. Stato Sez. III n. 3422 del 2020).
L’appello principale è respinto. È respinto anche l’appello incidentale del Comune, poiché il decreto regionale richiama per relationem il verbale di fine istruttoria. La sentenza è confermata, con compensazione delle spese in ragione delle difficoltà di accertamento della vicenda fattuale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.