Proroga VIA e inammissibilità di censure su atto consolidato (TAR Abruzzo n. 318 dell’11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di proroga dell’efficacia di un giudizio di VIA, ai sensi dell’art. 25, comma 5, d.lgs. n. 152/2006, ha natura ricognitiva e non costitutiva: l’Amministrazione deve verificare l’assenza di mutamenti nel contesto ambientale e nella struttura del progetto, senza introdurre prescrizioni diverse o ulteriori rispetto a quelle dell’atto originario, salvo sopravvenienze fattuali di rilievo. Ne consegue che sono inammissibili le censure che ripropongono vizi propri del parere VIA originario, ormai consolidato per intervenuta inoppugnabilità, potendo essere delibate solo le doglianze che attingono a vizi autonomi dell’atto di proroga. Il procedimento di proroga, limitato alla verifica della persistenza dei presupposti, non comporta l’obbligo di partecipazione nelle forme previste per la valutazione integrale. Il termine quinquennale di efficacia della VIA è sospeso sia dalla pendenza del contenzioso, sia dalla normativa emergenziale Covid-19 ai sensi dell’art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020.
Il Fatto
La società controinteressata, titolare di una cava, chiedeva la proroga del giudizio favorevole di VIA n. 2727/2016, rilasciato per la riapertura e l’ampliamento dell’attività estrattiva. Il Comitato CCR-VIA della Regione Abruzzo accoglieva l’istanza con atto del 6 dicembre 2022, estendendo il termine di efficacia del parere originario. L’associazione ambientalista ricorrente, che aveva già impugnato gli atti autorizzatori, con un precedente giudizio dichiarato irricevibile per tardività dal Consiglio di Stato, ha quindi impugnato la proroga, deducendo vizi dell’atto stesso e riproponendo le censure già sollevate avverso il parere VIA originario, incluse quelle relative alla localizzazione in area protetta e alla valutazione di incidenza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire dell’associazione ricorrente, riconosciuta ai sensi della legge n. 349/1986, trattandosi di materia ambientale. Nel merito, il Collegio ha distinto i motivi di ricorso in due categorie: quelli che ripropongono vizi dell’originario parere VIA e quelli che censurano vizi propri dell’atto di proroga. I primi, rubricati ai numeri 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 e 9, sono stati dichiarati inammissibili, in quanto attengono al contenuto sostanziale del giudizio di VIA n. 2727/2016, divenuto inoppugnabile per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 7978/2022.
Il Collegio ha precisato che l’art. 25, comma 5, d.lgs. n. 152/2006 configura la proroga come un’attività meramente ricognitiva, che non comporta un nuovo esame di compatibilità ambientale ma solo la verifica della sussistenza dei presupposti per il prolungamento. L’atto impugnato risultava limitato a tale verifica, senza introdurre nuove valutazioni o prescrizioni, con conseguente inammissibilità delle censure che miravano a rimettere in discussione il giudizio VIA originario.
Quanto al quarto motivo, concernente l’omessa pubblicità della richiesta di proroga, il TAR ha rilevato che il procedimento di proroga, avendo natura limitata, non richiede le stesse garanzie partecipative della procedura integrale, e che il contraddittorio era comunque stato assicurato. In relazione al decimo motivo, relativo alla presunta tardività dell’istanza di proroga, il Collegio ha ritenuto la domanda tempestiva, in quanto il termine quinquennale di efficacia della VIA era stato sospeso sia dalla pendenza del contenzioso giudiziale, sia dalla normativa emergenziale di cui all’art. 103, comma 2, d.l. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, che estende la validità degli atti abilitativi ambientali in scadenza nel periodo emergenziale.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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