Accesso ambientale alle quantità estratte per singola cava e operatore (TAR Toscana n. 748 del 22.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di informazioni ambientali la disciplina del d.lgs. n. 195/2005 prevale su quella dell’accesso civico, per espressa previsione dell’art. 40 d.lgs. n. 33/2013, con la conseguenza che il diniego può fondarsi solo sui casi tassativi dell’art. 5 del medesimo decreto, da interpretare in senso restrittivo. I quantitativi annui di materiale estratto da ciascuna cava, con l’indicazione del concessionario e del soggetto autorizzato all’estrazione, costituiscono informazione ambientale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), nn. 1 e 3. Tali dati non rientrano nella riservatezza delle informazioni commerciali o industriali ex art. 5, comma 2, lett. d): non descrivono l’organizzazione aziendale, non rivelano clienti o fornitori e non integrano segreti industriali. La qualificazione dell’istante come associazione di tutela ambientale riconosciuta esclude che l’interesse conoscitivo possa dirsi lesivo in termini concorrenziali.
Il Fatto
Un’associazione di protezione ambientale riconosciuta ai sensi degli artt. 13 e 18 legge n. 349/1986 chiedeva al Comune di Carrara, in forza del d.lgs. n. 195/2005 e del d.lgs. n. 33/2013, i quantitativi annui in tonnellate di materiale estratto da ogni cava del territorio comunale per il periodo 2005-2023, suddivisi per tipologia e riferiti a ciascuna cava, con indicazione della ragione sociale del concessionario e del soggetto autorizzato all’attività estrattiva.
Il Comune trasmetteva l’istanza a sessantuno operatori, ricevendo quarantasette opposizioni. Con provvedimento del 29 maggio 2024 accoglieva solo parzialmente la richiesta, ostendendo le quantità complessive ma omettendo ogni riferimento alla singola cava e all’operatore, sul presupposto di un pregiudizio agli interessi economici e commerciali delle imprese e di una distorsione della concorrenza. Il successivo provvedimento del 24 luglio 2024 confermava il diniego parziale nonostante l’invito contrario del Difensore civico regionale. L’associazione ricorreva quindi per l’annullamento e per l’accertamento del diritto all’ostensione integrale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di carenza di interesse avanzata dal Comune: chi ha presentato un’istanza ostensiva parzialmente reietta ha, per definizione, interesse al suo completo accoglimento, a prescindere dalla fondatezza delle ragioni dedotte in giudizio.
Nel merito, i dati controversi integrano informazione ambientale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), nn. 1 e 3, d.lgs. n. 195/2005, perché attengono allo stato di sfruttamento del suolo e alle misure amministrative che lo consentono. Si applica quindi il regime speciale, che l’art. 40 d.lgs. n. 33/2013 dichiara prevalente e che ammette l’accesso da parte di chiunque, senza obbligo di motivare l’interesse.
Il diniego può fondarsi solo sui casi dell’art. 5, da applicare in modo restrittivo con valutazione ponderata tra interesse pubblico alla divulgazione e interesse all’esclusione. Il Comune ha invocato l’art. 5, comma 2, lett. d) e l’art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013, ma quest’ultimo non è conferente, dovendosi guardare alle sole ipotesi del decreto ambientale. Nessuna di esse ricorre: i dati sono detenuti dall’ente, la richiesta è specifica e riguarda informazioni complete, non comunicazioni interne.
Quanto alla riservatezza commerciale, il Collegio esclude che le quantità estratte in forza di concessione comunale costituiscano dati protetti. Non caratterizzano l’organizzazione produttiva o del lavoro, non consentono di individuare clienti e fornitori, non integrano segreti industriali né dati fiscali, e non è configurabile la segretezza statistica, mancando qualsiasi rilevazione generalizzata o di settore. La qualità di associazione riconosciuta, portatrice di interessi diffusi sulla matrice suolo, esclude inoltre che l’accesso possa dirsi lesivo in termini concorrenziali, secondo il richiamo a Cons. Stato, Sez. V, n. 9843 del 2022.
Il ricorso è quindi accolto: annullato in parte qua il diniego, il Tribunale accerta il diritto all’ostensione integrale e ordina al Comune di mettere a disposizione i dati nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica, con spese compensate in ragione della peculiarità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.