Valutazione titoli concorso: laurea vecchio ordinamento è titolo ulteriore (TAR Puglia n. 1208 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico per titoli ed esame, la laurea del vecchio ordinamento posseduta dal candidato costituisce titolo di studio ulteriore rispetto alla laurea triennale richiesta per l’ammissione e va valutata con il punteggio aggiuntivo previsto dal bando. È pertanto illegittima, per irragionevolezza, la clausola del bando che escluda dalla valutazione dei titoli aggiuntivi i diplomi di laurea vecchio ordinamento o magistrale qualora utilizzati per l’ammissione al concorso. Il principio vale anche quando il modulo di domanda non consenta di dichiarare il medesimo titolo già indicato per la partecipazione. La doglianza avverso la clausola del bando è tempestiva e il ricorso incidentale che la ripropone è ammissibile quando l’interesse del controinteressato sorge solo dall’impugnazione principale.

Il Fatto

La ricorrente partecipa al concorso pubblico bandito dalla Regione Puglia per diciotto posti di categoria D, profilo di specialista economico-finanziario. L’art. 2 del bando richiede il possesso di una laurea triennale; l’art. 7 riconosce 1,5 punti per la laurea ulteriore rispetto al titolo utilizzato per l’ammissione.

La candidata possiede solo il diploma di laurea del vecchio ordinamento in Economia e Commercio. Nel modulo di domanda non può dichiarare alcun titolo ulteriore, perché il sistema non consente di ripetere il medesimo titolo indicato per partecipare. Collocata all’ottantaseiesimo posto, impugna la graduatoria approvata con determina dirigenziale n. 73 del 27.01.2023 e, con motivi aggiunti, la successiva rettifica. Un controinteressato, anch’esso laureato con il vecchio ordinamento, propone ricorso incidentale con identica doglianza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta l’unica censura proposta: la mancata attribuzione dell’ulteriore punteggio di 1,5 per il possesso del titolo di studio superiore rispetto al minimo richiesto. La ricorrente deduce l’irragionevolezza della previsione del bando che assimila la laurea vecchio ordinamento a quella triennale, escludendo la prima dalla valutazione dei titoli aggiuntivi.

Il Tribunale richiama il proprio orientamento consolidato, richiamando le sentenze nn. 211, 212, 309, 524, 656, 826, 828 e 1112 del 2024, e vi dà continuità, omologa essendo la questione. La differenza sostanziale tra laurea del vecchio ordinamento e laurea triennale impone di valutare la prima come titolo di studio ulteriore. Ne consegue il riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 1,5 e l’annullamento dell’art. 7 del bando e degli atti conseguenti.

Identica doglianza viene accolta in favore del ricorrente incidentale, parimenti laureato con il vecchio ordinamento. Il Collegio respinge l’eccezione di irricevibilità per tardività: l’interesse del controinteressato a mantenere la priorità rispetto alla ricorrente principale sorge solo dall’accoglimento del gravame principale. È quindi rispettata la condizione di stretta dipendenza che individua il dies a quo dalla notifica del ricorso principale.

Il Tribunale segnala infine, a fini conformativi e deflattivi, la possibilità per l’amministrazione di assumere in autotutela ogni decisione sulle omologhe controversie pendenti. Le spese sono compensate per la novità della questione, non essendosi consolidato l’orientamento all’epoca del bando.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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