Metodo standardizzato e misuratori già installati: prevalenza del progetto a consuntivo (Cons. Stato n. 3562 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di certificati bianchi, il metodo a consuntivo e il metodo standardizzato non sono fungibili. Il primo costituisce il sistema ottimale di quantificazione del risparmio addizionale, perché basato sulla misurazione puntuale dei consumi. Il secondo è ammesso in via residuale, in presenza dei presupposti della ripetitività dell’intervento e della non convenienza economica dell’installazione di misuratori dedicati. Ne consegue che, qualora i misuratori siano già presenti, difettano le condizioni per l’accesso al metodo standardizzato e il progetto non è ammissibile. Il rigetto è legittimo anche quando il progetto non possa essere riqualificato come progetto a consuntivo, per essere stato avviato prima della presentazione della domanda, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. o), D.M. 11 gennaio 2017.

Il Fatto

La società appellante presenta al GSE, il 28 giugno 2019, un progetto standardizzato per il rilascio di certificati bianchi, relativo all’installazione di LED per l’illuminazione stradale di un Comune, dichiarando di avere iniziato i lavori il 5 giugno 2018. Dopo richiesta di integrazioni e preavviso di rigetto, il GSE respinge l’istanza il 24 maggio 2021. Il diniego si fonda sul fatto che tutti gli impianti, ante e post intervento, risultano dotati di misuratore di energia elettrica, con conseguente difetto dei presupposti del metodo standardizzato. Il GSE esclude inoltre la possibilità di conversione del progetto in progetto a consuntivo.

Il TAR Lazio, con la sentenza n. 5840/2025, respinge il ricorso, assorbe le censure ulteriori e dichiara inammissibile quella proposta in via subordinata. La società propone appello, contestando la qualificazione del progetto e la mancata estensione, da parte del D.M. 10 maggio 2018, della deroga temporale anche ai progetti a consuntivo.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce il quadro normativo. L’art. 9, comma 1, lett. b), D.M. 11 gennaio 2017 subordina il metodo standardizzato alla dimostrazione della ripetitività dell’intervento in contesti simili e della non convenienza economica del costo di installazione di misuratori dedicati, a fronte del valore economico dei certificati ottenibili. Il punto 2 dell’Allegato 1 al medesimo decreto conferma tali requisiti.

Da questa disciplina il Collegio trae la conclusione che il sistema ottimale sia il progetto a consuntivo, il quale consente l’accertamento veritiero ed effettivo del risparmio. Il progetto standardizzato opera in via residuale, quando la valutazione può essere solo stimata e l’installazione dei misuratori renderebbe l’intervento economicamente non sostenibile. Se i misuratori sono già installati, essi non possono che essere utilizzati per l’accertamento diretto dei consumi. La non convenienza economica invocata dalla società conferma, per il Collegio, la priorità riservata dal regolatore al metodo a consuntivo.

I due metodi, quindi, non sono fungibili. Se i misuratori sono presenti solo in parte, la questione si sposta sull’onere del proponente di dimostrare la non economicità dell’integrazione o sostituzione della rete di misurazione. Nella specie la società, nella domanda del 28 giugno 2019, dà atto di avere avviato il progetto il 5 giugno 2018: non avrebbe quindi potuto presentare un progetto a consuntivo, ostandovi l’art. 2, comma 1, lett. o), D.M. 11 gennaio 2017. La deroga temporale del D.M. 10 maggio 2018 riguarda i soli progetti standardizzati. Il GSE non avrebbe potuto ammettere come standardizzato un progetto misurabile a consuntivo, né riqualificarlo, considerando il dato sostanziale in applicazione dei principi di collaborazione e buona fede ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990.

Nessun approfondimento istruttorio era necessario, trattandosi di circostanze dichiarate dalla stessa società. Quanto alla censura relativa al decreto del 2018, il Collegio rileva la carenza di interesse, non essendo mai stato presentato un progetto a consuntivo. Nel merito, la scelta del regolatore rientra nella discrezionalità e non è irragionevole: solo per i progetti standardizzati vi era stata l’effettiva impossibilità di presentare la domanda per la mancanza delle schede tecniche. L’appello è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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