Parentela non basta per escludere affidabilità all’uso delle armi (TAR Lombardia n. 332 del 14.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio prognostico di inaffidabilità all’uso delle armi, pur connotato da ampia discrezionalità tecnica e amministrativa, deve fondarsi su circostanze concrete e verificabili, non su mere congetture. Il solo rapporto di parentela o di affinità con soggetti gravati da precedenti penali, in assenza di ulteriori elementi, non integra di per sé il presupposto del divieto di detenzione ex art. 39 TULPS né del diniego di rinnovo del porto d’armi ex art. 43 TULPS: occorre il riscontro oggettivo di una stabile frequentazione con il pregiudicato e di condotte di vita sintomatiche di vicinanza ad ambienti criminali. La genericità della motivazione e la carenza di istruttoria integrano eccesso di potere. I vizi del provvedimento non possono essere sanati dalle relazioni difensive depositate in giudizio dall’Amministrazione, che costituiscono inammissibili integrazioni postume.

Il Fatto

Il ricorrente, già titolare di licenza di porto d’armi per uso caccia e tiro a volo dal 2011, rinnovata nel 2017, e legittimo detentore di un revolver e delle relative munizioni, riceveva nel novembre 2023 la notifica di due provvedimenti. Il primo, emesso dalla Prefettura, gli vietava la detenzione di armi, munizioni ed esplodenti; il secondo, adottato dalla Questura, respingeva la sua istanza di rinnovo della licenza di porto d’armi per uso sportivo.

Entrambi gli atti si fondavano su una nota di polizia che valorizzava gli stretti vincoli familiari del ricorrente con persone pluripregiudicate per reati di criminalità organizzata e la sua identificazione, in un controllo del 2018, in compagnia di soggetti affiliati. Il ricorrente impugnava i provvedimenti davanti al TAR, deducendo il difetto di motivazione e l’illegittimità del giudizio di inaffidabilità basato sul solo legame di parentela, oltre alla mancata comunicazione di avvio del procedimento e all’omessa comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione del porto d’armi come eccezione al normale divieto di portare armi, richiamando la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 440 del 1993): l’autorizzazione può essere rilasciata solo a chi dia perfetta sicurezza del buon uso delle armi. L’Amministrazione gode dunque di ampia discrezionalità nel formulare il giudizio prognostico, ma tale potere resta circoscritto da criteri di adeguatezza istruttoria, veridicità fattuale, logicità e proporzionalità, sindacabili dal giudice amministrativo (Cons. Stato Sez. III n. 9818 del 2024).

Su questa base il TAR ritiene fondate le censure. Il provvedimento prefettizio si limita a richiamare generici vincoli familiari con soggetti pluripregiudicati, senza indicare quanti e quali siano tali familiari, il grado di parentela, né una loro frequentazione: il giudizio poggia su mere congetture, secondo cui la sussistenza del rapporto non escluderebbe la frequentazione. Si tratta di un vero e proprio salto logico, privo di riscontri fattuali.

Richiamando Cons. Stato Sez. III n. 2312 del 2014, il Collegio ribadisce che il semplice legame di parentela, in assenza di ulteriori circostanze, non può costituire da solo elemento giustificativo del giudizio probabilistico di non affidabilità. Parimenti generica è l’identificazione del 2018 in compagnia di persone affiliate, non essendo precisati nominativi, numero, precedenti e circostanze del controllo, che deve ritenersi occasionale perché non reiterato.

Analoghe considerazioni valgono per il diniego questorile, anch’esso fondato su vincoli di parentela che non permetterebbero di escludere frequentazioni illecite. Il provvedimento è inoltre intrinsecamente contraddittorio: menziona un solo congiunto ristretto in carcere, e la stessa restrizione in vinculis esclude un pericolo attuale di uso illecito delle armi.

Il TAR ravvisa infine un vizio istruttorio comune a entrambi gli atti: nessun accertamento concreto sulla condotta di vita del ricorrente, né elementi sopraggiunti che rendessero il legame familiare, risalente nel tempo, sintomatico di pericolo rispetto alle pregresse valutazioni. Le relazioni depositate in giudizio dalle Amministrazioni non valgono a colmare tali lacune, costituendo inammissibili integrazioni postume. Il ricorso è quindi accolto e i provvedimenti annullati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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