Urgenza in re ipsa e intangibilità della pubblica utilità non impugnata (TAR Lombardia n. 3632 del 13.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure espropriative finalizzate alla realizzazione di infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001 (c.d. Legge obiettivo), il decreto di occupazione d’urgenza può essere adottato senza particolari indagini o formalità, essendo l’urgenza in re ipsa per la stessa natura dell’intervento e per le procedure speciali con cui è deciso. L’esigenza di motivazione coincide con l’avvenuta inclusione dell’opera nel programma approvato dal CIPE. La dichiarazione di pubblica utilità e i relativi provvedimenti di proroga costituiscono atti immediatamente lesivi, da impugnare nel termine decorrente dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il loro mancato tempestivo gravame non può essere recuperato mediante l’impugnazione del decreto di occupazione, deducendone l’illegittimità derivata, stante l’intangibilità dei presupposti ormai inoppugnabili.

Il Fatto

Due società riconducibili al medesimo gruppo imprenditoriale, operanti nell’area di un’ex cava, hanno impugnato davanti al TAR Lombardia il decreto motivato di occupazione d’urgenza e l’ordinanza di occupazione temporanea emessi da una concessionaria autostradale nell’ambito della realizzazione del collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo. I ricorsi, proposti in tempi diversi e riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, censuravano unitamente agli atti presupposti la delibera CIPE di approvazione del progetto definitivo, le successive proroghe della dichiarazione di pubblica utilità e il contratto di affidamento della progettazione esecutiva.

I ricorrenti lamentavano l’assenza di motivazione sull’urgenza e la violazione delle garanzie partecipative, oltre a contestare nel merito le scelte localizzative. Le resistenti eccepivano l’inammissibilità e l’irricevibilità dei gravami; l’Avvocatura dello Stato chiedeva l’estromissione del Ministero delle Infrastrutture per difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha riunito i ricorsi e respinto l’eccezione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, fondata sulla dedotta decadenza del decreto per mancata esecuzione nel termine trimestrale di cui all’art. 22-bis, comma 4, d.P.R. n. 327/2001. La legittimità degli atti non è legata all’efficacia del decreto, e la stessa ricorrente ammette la persistente possibilità di riattivare la procedura. Accolta invece l’estromissione del Ministero, estraneo all’adozione degli atti impugnati.

Nel merito, la prima censura è infondata. L’art. 22-bis, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 327/2001 consente l’adozione del decreto senza particolari formalità per gli interventi di cui alla legge n. 443/2001: l’urgenza è connaturata a tali opere, sicché la motivazione coincide con l’inclusione nel programma approvato dal CIPE, secondo i precedenti della Sezione citati (tra cui la sentenza n. 1710 del 2024) e del Consiglio di Stato.

Quanto alle garanzie partecipative, il Collegio rileva l’applicabilità ratione temporis degli artt. 161 e ss. d.lgs. n. 163/2006. L’art. 165, comma 3, esclude la comunicazione agli interessati per l’approvazione del progetto preliminare; l’art. 166, comma 2, deroga espressamente agli artt. 11 e 16 del d.P.R. n. 327/2001, prevedendo la comunicazione dell’avvio mediante pubblicazione. Nel caso concreto la concessionaria aveva adempiuto con pubblicazione sui quotidiani e sui siti istituzionali, con elenco dei proprietari catastali. Analogo regime è stato applicato alle proroghe, in forza dell’art. 216, comma 1, d.lgs. n. 50/2016.

Il profilo decisivo attiene alla tardività. Né i proprietari né la ricorrente avevano impugnato a tempo debito la dichiarazione di pubblica utilità e le proroghe, atti immediatamente lesivi il cui termine decorre dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Tale decorso non può essere recuperato impugnando il decreto di occupazione e deducendone l’illegittimità derivata. La parte dei ricorsi rivolta agli atti presupposti è pertanto irricevibile; inammissibili le doglianze sull’atto conseguente. Inammissibile anche l’impugnazione del contratto di affidamento, atto endoprocedimentale privo di lesività diretta.

Le contestazioni sulla localizzazione attengono al merito tecnico-discrezionale, sottratto al sindacato salvo illogicità o travisamento; la complessità dell’opera giustifica le plurime proroghe entro i limiti di legge. I ricorsi sono in parte respinti, in parte dichiarati irricevibili e in parte inammissibili, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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