Transenne parapedonali e autotutela: legittimo l’annullamento senza gara (TAR Sardegna n. 558 del 16.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le transenne parapedonali costituiscono impianti pubblicitari “di servizio” ai sensi dell’art. 47, comma 7, d.P.R. n. 495/1992, avendo quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell’arredo urbano e stradale, e solo secondariamente ospitano messaggi pubblicitari. La loro collocazione su suolo pubblico attinge una risorsa scarsa e contingentata, la cui assegnazione deve avvenire mediante procedura ad evidenza pubblica per lotti, in coerenza con l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e con i principi di concorrenza, parità di trattamento e trasparenza. È pertanto legittimo il provvedimento di annullamento in autotutela dell’autorizzazione rilasciata senza gara, ex art. 21-nonies legge n. 241/1990. L’onere motivazionale sull’interesse pubblico attuale è attenuato quando la rimozione tutela interessi di rango costituzionale e sovranazionale autoevidenti, come la tutela della concorrenza.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore della pubblicità, ha presentato istanza al Comune di Cagliari per il posizionamento di dieci transenne parapedonali. All’esito della conferenza di servizi l’istanza è stata accolta con il Provvedimento unico n. 2408 del 26.04.2023. Su richiesta in autotutela del Servizio Tributi è stata indetta una nuova conferenza di servizi, che ha condotto all’annullamento dell’autorizzazione con determinazione n. 5977 del 28.09.2023, per violazione della disciplina del Piano Generale degli Impianti, che per le transenne impone la gestione per lotti previa gara.

La società ha impugnato il provvedimento di secondo grado deducendo tre motivi: la prevalenza del Codice della Strada e la natura autorizzatoria dell’atto; la violazione dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990 per carenza di interesse pubblico attuale; l’illegittimità dei profili relativi al canone e al posizionamento. Ha proposto inoltre domanda risarcitoria. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’impianto. Il richiamo all’art. 47, comma 7, d.P.R. n. 495/1992 consente di distinguere gli impianti di servizio dagli impianti di pubblicità e propaganda di cui al comma 8. Le transenne parapedonali hanno funzione primaria di protezione del traffico pedonale e solo secondariamente ospitano messaggi pubblicitari: ne deriva la recessività del profilo imprenditoriale rispetto agli interessi di sicurezza della circolazione e di assetto urbano.

Tale premessa incide sulla prospettazione della ricorrente. Non trattandosi di impianti a finalità pubblicitaria esclusiva, i richiami giurisprudenziali volti a massimizzare la tutela dell’art. 41 Cost. non risultano pertinenti. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui la collocazione degli impianti su aree pubbliche è vincolata dalla naturale limitatezza degli spazi, con la conseguenza di un mercato contingentato e di un rapporto di natura concessoria: Cons. Stato, Ad. plen., n. 5/2013, Cons. Stato, Sez. V, n. 529 del 2009, Cons. Stato, Sez. V n. 267 del 2024, Cons. Stato, Sez. VII n. 8311 del 2023, TAR Sicilia Catania n. 946 del 2017.

L’operato del Comune viene quindi ricondotto non solo nell’alveo della disciplina di Piano, ma anche nel solco dell’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE. L’assegnazione di una risorsa scarsa deve avvenire con procedure trasparenti e rispettose della par condicio: il rilascio “sic et simpliciter” dell’autorizzazione si poneva in contrasto con tali principi. Non persuade, peraltro, la doglianza sull’inerzia ultradecennale dell’Ente, poiché l’assunto del Comune — nessuna istanza di installazione fino al settembre 2022 — non è stato specificamente contestato, e risultano avviati i procedimenti di aggiornamento del Piano e la deliberazione consiliare che inibisce temporaneamente il rilascio delle autorizzazioni.

Quanto ai presupposti dell’autotutela, il Collegio ritiene adeguatamente assolto l’onere motivazionale. Il richiamo a Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8/2017 fonda la regola dell’attenuazione dell’onere quando gli interessi tutelati sono di particolare rilievo: nella specie la tutela della concorrenza, di rango costituzionale e sovranazionale, unitamente alle esigenze di corretta gestione del territorio e di maggiore aggio. Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per difetto di interesse, non essendo i profili sul canone confluiti nella motivazione dell’atto impugnato, e comunque assorbiti dal vizio genetico. Il ricorso è rigettato, con reiezione della domanda risarcitoria per insussistenza del danno ingiusto, e spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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