Legittimazione ad agire della società va indicata nell’atto introduttivo (Cons. Stato n. 6640 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La legittimazione ad agire deve risultare dall’atto introduttivo del giudizio, che delimita la posizione giuridica soggettiva asseritamente lesa. Le società di capitali hanno personalità giuridica autonoma e sono titolari di posizioni giuridiche distinte da quelle dei soci e dell’amministratore. Il ricorso proposto da una persona fisica non può essere successivamente riferito alla società che quella persona rappresenta, né la carenza del titolo può essere sanata con la rimessione in termini, difettando l’errore scusabile. La specificazione del titolo in relazione al quale si agisce è necessaria per verificare il potere rappresentativo, in coerenza con l’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. e con l’art. 44, comma 1, lett. a), cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato davanti al TAR Sardegna la deliberazione consiliare con cui il Comune ha approvato una variante al piano di lottizzazione convenzionata, di iniziativa di una società controinteressata. La variante modifica porzioni di superficie fondiaria e di viabilità e prevede una permuta di aree con l’ente locale.
Il giudice di primo grado ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva, rilevando che la ricorrente non aveva esplicitato il titolo giuridico del bene della vita leso. La sentenza è stata appellata, con riproposizione delle censure di merito non esaminate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla funzione del processo amministrativo, che non è giurisdizione di diritto oggettivo ma dirime una controversia tra l’amministrazione e il soggetto che si assume leso in modo diretto, concreto e attuale, richiamando Consiglio di Stato, Sez. I, n. 931 del 2024 e Sez. V n. 3148 del 2024. Su questa base verifica come la legittimazione sia stata dedotta nell’atto introduttivo.
Nel ricorso di primo grado la ricorrente aveva fondato la propria legittimazione sulla proprietà di un edificio ricadente su un lotto della medesima lottizzazione, adibito a locazione di un esercizio commerciale. Nessun riferimento compariva alla società di capitali di cui la stessa appellante dichiara in appello di essere socia di maggioranza, amministratrice unica e legale rappresentante. L’omissione è ammessa dalla stessa parte appellante.
Il Collegio richiama i principi di teoria generale del diritto: le società di capitali hanno personalità giuridica autonoma e sono titolari di posizioni giuridiche soggettive autonome e differenziate rispetto ai soci; l’amministratore unico gestisce e rappresenta la società nei rapporti interni ed esterni, operando in nome e per conto di essa, con distinzione netta tra la sfera giuridica sociale e quella personale.
Da qui il rigetto della tesi secondo cui la legittimazione potrebbe essere delimitata nel corso del giudizio. Per proporre ricorso è necessario il conferimento della procura speciale, come si ricava dall’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm.; l’assenza di procura speciale, nei casi in cui è richiesta, rende l’impugnazione inammissibile ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), cod. proc. amm.. La specificazione del titolo nell’atto introduttivo è quindi necessaria per verificare il potere rappresentativo di chi agisce in nome e per conto della società.
Irrilevante la precisazione contenuta nella memoria di replica del giudizio di primo grado. Il ricorso instaurato come persona fisica non può essere modificato in corso di causa, sostenendo che si intendeva agire come socio di maggioranza o amministratore unico: diversamente, un giudizio iniziato da una persona fisica riverbererebbe i suoi effetti sulla società, soggetto distinto. Non è accolta nemmeno l’istanza di rimessione in termini, perché l’istituto presuppone un errore scusabile che non si ravvisa, non potendo la mancata specificazione della qualità essere considerata errore materiale o mera svista.
Le censure sulla violazione dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm. sono infondate: la ricorrente ha concretamente utilizzato la possibilità di estrinsecare le ragioni dell’ammissibilità. L’appello è respinto, con assorbimento delle altre doglianze e conferma della sentenza, con condanna alle spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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