Aiuti comunitari: onere della prova sul titolo di conduzione del fondo (TAR Sicilia n. 4192 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di aiuti comunitari al settore agricolo, il diritto al contributo spetta soltanto a chi possa vantare un titolo giuridico valido di conduzione delle superfici oggetto della domanda. Non è sufficiente la materiale coltivazione sine titulo dei fondi. L’Organismo pagatore può legittimamente fondare il provvedimento di accertamento dell’indebito sugli esiti dell’istruttoria della Polizia giudiziaria, i cui verbali sono assistiti da fede privilegiata e non contestati con querela di falso. L’onere di dimostrare la disponibilità effettiva dei terreni, e in misura tale da avere titolo all’aiuto, grava sul richiedente. La mancata comunicazione di avvio del procedimento resta irrilevante quando il contenuto dispositivo dell’atto non avrebbe potuto essere diverso, a norma dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.

Il Fatto

Il ricorrente aveva presentato, per le campagne dal 2008 al 2014, domande di accesso ai contributi comunitari nell’ambito del regime di pagamento unico. Sulla base di una segnalazione della Guardia di Finanza, l’AGEA adottava prima un provvedimento di sospensione ex art. 33 d.lgs. n. 228/2001 e poi, il 26 luglio 2021, l’accertamento definitivo del credito per € 36.178,53, con intimazione di restituzione. L’Agenzia contestava l’inserimento in domanda della disponibilità di terreni risultati di proprietà di danti causa deceduti prima della stipula dei contratti di locazione.

Il ricorrente impugnava quegli atti davanti al TAR Sicilia, deducendo il difetto di motivazione e di istruttoria, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, la violazione dell’art. 9 d.m. prot. 1922 del 20.03.2015, l’assenza di analitica indicazione dei fondi per ogni annualità e l’errore nel calcolo degli scostamenti tra superficie dichiarata e superficie riconosciuta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso. La prima censura è infondata: il provvedimento è adeguatamente motivato per relationem, mediante il richiamo alla comunicazione della Guardia di Finanza recepita dall’Agenzia. L’AGEA può basarsi sugli esiti dell’istruttoria della Polizia giudiziaria, i cui verbali sono assistiti da fede privilegiata, come ribadito dal C.G.A.R.S. n. 1070 del 19 ottobre 2022 e da TAR Sicilia, Catania, n. 2170 del 10.06.2024. Le dichiarazioni ivi rese avrebbero dovuto essere contestate con querela di falso, ricadendo sul ricorrente l’onere di provare l’effettiva disponibilità dei terreni.

Tale onere non è assolto. Le mere asserzioni sulla proprietà parentale dei fondi non scalfiscono le conclusioni dell’Agenzia. Nemmeno le visure catastali giovano, per un duplice ordine di ragioni: non fanno piena prova della titolarità del diritto di proprietà e sono state versate in atti senza collegare le singole particelle alle domande, così delegando al giudice calcoli e associazioni. Il richiamo alla giurisprudenza sull’accertamento autonomo non è pertinente, perché l’AGEA ha svolto una valutazione propria dei fatti.

Il Collegio richiama il principio consolidato: la possibilità di accedere ai benefici è subordinata non solo alla materiale disponibilità dei fondi, ma anche a un valido titolo legittimante. Nella sentenza del C.G.A.R.S. n. 125 del 9 febbraio 2023 si legge che la prova dell’utilizzazione effettiva delle superfici postula l’occupazione lecita e documentabile delle stesse. Quando risulti l’illegittima acquisizione dei titoli, viene meno il diritto all’aiuto. Non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto da parte dell’Amministrazione.

La seconda censura è parimenti infondata. L’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento è stato adempiuto con la notifica del provvedimento di sospensione del 2 aprile 2021, che indicava il responsabile del procedimento e la possibilità di esercitare gli strumenti di partecipazione della legge n. 241/1990. In ogni caso, l’eventuale omissione sarebbe stata irrilevante ex art. 21-octies, comma 2, secondo l’insegnamento di Cons. Stato n. 6687 del 30 ottobre 2020.

Quanto all’art. 9 d.m. 1922/2015, la norma configura un meccanismo probatorio semplificato del possesso dei titoli, mediante presunzione juris tantum che cade a fronte di accertamenti specifici (v. Cons. Stato n. 9136 del 23 ottobre 2023). Il quarto e il quinto motivo, trattati congiuntamente, sono infondati: spettava al ricorrente provare la conduzione legittima dei fondi, prova non offerta né in sede procedimentale né in sede processuale (v. TAR Sicilia, Catania, n. 2915 del 26.08.2024). Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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