Carta docente obbligo ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 1618 del 21.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, la parte ricorrente assolve all’onere probatorio del fatto costitutivo dimostrando l’esistenza del titolo esecutivo passato in giudicato, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm.; incombe invece sull’amministrazione intimata l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi che rendano inefficace il giudicato, secondo il riparto fissato dall’art. 2697, secondo comma, cod. civ.. In mancanza di valida giustificazione dell’inadempimento, il giudice amministrativo afferma la persistenza dell’obbligo di integrale esecuzione e nomina commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine. La nomina di un dirigente della stessa amministrazione debitrice non comporta diritto a compenso, per l’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero dell’Istruzione ad erogare la prestazione mediante emissione della Carta e accredito della somma di euro 1.500,00.

La sentenza, notificata e divenuta definitiva, non aveva ricevuto attuazione. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sicilia, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, oltre alla condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. L’amministrazione si è costituita formalmente, senza allegare alcuna giustificazione dell’inadempimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la ritualità del ricorso: la notificazione del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza e il superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Sussistono dunque i presupposti processuali dell’ottemperanza.

Il nucleo argomentativo riguarda il riparto dell’onere della prova. Il Tribunale applica il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ.. La ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, costituito dalla decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm..

Su questa base, l’onere di dimostrare l’inefficacia di tali fatti è ricaduto sull’amministrazione. Il Ministero non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Ne consegue l’affermazione della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L’obbligo di esecuzione è esteso anche alle spese e ai diritti successivi all’emissione del titolo, nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e per la registrazione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il dirigente del competente Ufficio del Ministero, con facoltà di delega, che darà corso al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, perché l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: il Tribunale richiama l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 alle altre condanne al pagamento di somme, richiamando a sostegno T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 10.03.2025, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 04.02.2025, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 30.09.2024 e T.A.R. Sardegna, sez. II, n. 983 del 19.12.2023.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 500,00, oltre oneri e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore, avuto riguardo al carattere seriale della controversia e alla sua assimilabilità alle procedure esecutive mobiliari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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