Proventi autovelox vincolati non destinabili alla previdenza del personale (TAR Sicilia n. 2491 del 31.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
I proventi delle sanzioni per eccesso di velocità accertate mediante autovelox sono soggetti alla disciplina speciale dell’art. 142 cod. strada, che prevale su quella generale dell’art. 208 cod. strada per il principio lex specialis derogat generali. La quota spettante all’ente accertatore è interamente vincolata a interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e al potenziamento del controllo, con esclusione della destinazione a misure di assistenza e previdenza integrativa del personale di polizia locale. La modifica retroattiva della destinazione dei proventi disposta dall’ente per riallineare le precedenti scelte alla norma speciale non integra annullamento d’ufficio né revoca, ma esercizio della discrezionalità di gestione finanziaria. Il legittimo affidamento non può consolidare una destinazione illegittima dei proventi.
Il Fatto
I ricorrenti, dipendenti ed ex dipendenti della Polizia Municipale di un Comune, impugnano la deliberazione di Giunta con cui l’ente ha parzialmente modificato le precedenti deliberazioni in materia di ripartizione delle quote percentuali dei proventi da sanzioni stradali per il periodo 2019-2024. Con tale atto il Comune ha escluso i proventi derivanti dagli autovelox dalle somme destinabili alle misure di assistenza e previdenza integrativa del personale, fissando limiti massimi per gli anni 2019 e 2021.
I ricorrenti deducono di aver fatto affidamento sulle deliberazioni adottate tra il 2019 e il 2022, che avevano quantificato la quota loro destinata, e di aver promosso giudizi innanzi al giudice del lavoro per il pagamento delle somme liquidate o impegnate e non corrisposte. Chiedono quindi la condanna dell’Amministrazione al pagamento e l’annullamento degli atti impugnati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo distinguendo due categorie di vincoli. L’art. 208, comma 4, lett. c), cod. strada impone che una parte dei proventi sia destinata a misure di assistenza e previdenza integrativa del personale di polizia municipale. L’art. 142 cod. strada, ai commi 12-bis e 12-quater, disciplina in via specifica i proventi degli accertamenti con autovelox, ripartendoli per metà tra ente proprietario della strada ed ente accertatore e vincolando la quota di quest’ultimo a interventi sulla sicurezza stradale e al potenziamento del controllo.
Richiamando la delibera della Sezione Autonomie della Corte dei conti n. 1/2019, il Tribunale afferma il rapporto di specialità tra le due disposizioni e ne trae la conseguenza che i proventi da autovelox non possono essere impiegati per finalità assistenziali e previdenziali. Il parere del MIT invocato dai ricorrenti è privo di forza vincolante e non può derogare alla legge speciale. La censura di violazione degli artt. 12, 142 e 208 cod. strada e del divieto di venire contra factum proprium è pertanto rigettata.
Il Collegio esclude poi la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, qualificando i ricorrenti come beneficiari indiretti della ripartizione, non titolari di un diritto soggettivo certo. Quanto all’art. 21-nonies e all’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, la deliberazione non è qualificabile come annullamento d’ufficio né come revoca, ma come modifica di precedenti scelte economico-finanziarie non conformi alla legge. Il rilievo sul conflitto di interessi è respinto perché l’assessore legato da vincolo di parentela ha espresso voto contrario, senza incidenza sull’esito e con quorum deliberativo mantenuto.
La Corte giudica infondata anche la censura di incompetenza dell’organo proponente, essendo la supplenza conferita dal Sindaco conforme ai poteri organizzativi degli artt. 50 e 107 del d.lgs. n. 267/2000 e non condizionante la fase deliberativa. Il legittimo affidamento non opera a fronte di una destinazione illegittima, mentre la competenza della Giunta sugli accantonamenti rientra nella gestione ordinaria. Il Collegio dispone l’estromissione dei Ministeri e di ANAS per difetto di legittimazione passiva, rigetta il ricorso e compensa le spese.
Nota della Redazione
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