Carta docente e ottemperanza: il termine dilatorio e il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2706 del 15.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza alla sentenza di condanna al beneficio economico della carta elettronica per la formazione dei docenti, l’amministrazione che non abbia effettuato alcun pagamento, neppure parziale, e non abbia contestato il credito nell’an e nel quantum, è inadempiente. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza, assegna all’amministrazione un nuovo termine per provvedere e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta. L’ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate nel titolo e distratte in favore dei difensori, quando per esse non sia stata esperita alcuna azione.
Il Fatto
Con sentenza n. 1308/2023, depositata il 13.04.2023, il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, ha accertato il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021, condannando l’amministrazione all’attribuzione del beneficio e al relativo pagamento. Il giudice del lavoro ha inoltre condannato il Ministero al rimborso delle spese di lite, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia al fine di conseguire il rilascio della carta docente per gli anni indicati. Il Ministero si è costituito in giudizio senza formulare deduzioni sul punto e senza fornire indicazioni sull’andamento della procedura.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delimita anzitutto l’oggetto del giudizio. L’ottemperanza non si estende alle spese di lite liquidate dalla sentenza del Tribunale di Milano, perché rispetto a esse, distratte in favore dei difensori, non è stata esperita alcuna azione nel presente giudizio.
Nel merito, il TAR rileva che il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato. È pertanto decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. Il Ministero, costituito, non ha contestato il credito nell’an e nel quantum né ha dedotto alcunché sullo stato della procedura. Il ricorso è dunque fondato e va dichiarata l’inottemperanza del Ministero intimato.
Da ciò deriva l’assegnazione al Ministero del termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della ricorrente, darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e invierà poi alla Sezione una relazione sugli adempimenti realizzati.
Il compenso del commissario, posto a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato successivamente ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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