Violenza sessuale attenuata e pena sostitutiva applicabile (Cass. pen. Sez. 3 n. 109 del 02.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva, in sede di patteggiamento, è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, sicché grava sul giudice l’obbligo di controllarne l’ammissibilità e di rigettare la richiesta nel caso in cui la sostituzione non sia applicabile, senza possibilità di scindere i termini del patto intervenuto tra le parti. In tema di sostituzione della pena detentiva, l’art. 59, comma 1, lett. d), l. n. 689/1981 preclude la sostituzione per gli imputati di uno dei reati di cui all’art. 4-bis l. n. 354/1975. Tuttavia, per il reato di violenza sessuale, l’ultimo periodo del comma 1-quater dell’art. 4-bis ord. pen. rende inoperante il regime ostativo, consentendo la sostituzione della pena, qualora sia stata riconosciuta la circostanza attenuante della minore gravità di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Piacenza applicava, su richiesta delle parti, la pena di mesi undici di reclusione, sostituita con il lavoro di pubblica utilità, in relazione al reato di violenza sessuale, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen. e delle generiche. Avverso tale sentenza, il Procuratore generale proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione della preclusione di cui all’art. 59, comma 1, lett. d), l. n. 689/1981, poiché il reato di cui all’art. 609-bis cod. pen. è compreso nel catalogo dei reati ostativi di cui all’art. 4-bis l. n. 354/1975.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso infondato. Il Procuratore ricorrente ha censurato la legalità della pena applicata, sostenendo che la pena detentiva concordata non poteva essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità, ostandovi l’art. 59 l. n. 689/1981. La Corte ha premesso che, in materia di patteggiamento, la richiesta di applicazione di una sanzione sostitutiva è congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena, e che il controllo di ammissibilità deve vertere sulla pena complessivamente concordata.
Nel merito, la Corte ha chiarito la portata del regime ostativo. L’art. 59, comma 1, lett. d), l. n. 689/1981 preclude la sostituzione della pena detentiva nei confronti di chi sia imputato di uno dei reati di cui all’art. 4-bis ord. pen. Tale disposizione richiama l’art. 4-bis nella sua interezza, includendo i distinti regimi previsti per le tre “fasce” di reati, nonché il regime “misto”. La ratio dell’esclusione risiede nella presunzione di pericolosità del condannato per reati di significativa gravità, presunzione il cui superamento esigerebbe accertamenti che il giudice della cognizione non può compiere.
Tuttavia, la Corte ha evidenziato che l’ultimo periodo del comma 1-quater dell’art. 4-bis l. n. 354/1975 dispone che le disposizioni ostative si applichino al delitto di violenza sessuale, salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dalla stessa contemplata. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 139 del 2025, la Cassazione ha precisato che il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen. rende inoperante il regime ostativo.
Nel caso di specie, essendo stata riconosciuta la circostanza attenuante della minore gravità sulla base dell’accordo delle parti, la sostituzione della pena detentiva breve con il lavoro di pubblica utilità sostitutivo è legittima.
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Nota della Redazione
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