Funzioni non tariffate e autonomia dell’atto presupposto nel riparto dei fondi (TAR Lombardia n. 545 del 29.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La separazione dei fondi destinati al finanziamento delle funzioni non tariffate tra comparto pubblico e comparto privato, stabilita da una delibera regionale di programmazione, costituisce l’atto presupposto che determina il limite massimo di finanziabilità del settore privato e concentra in sé il profilo di lesività. Il ricorso che impugni la sola delibera attuativa è quindi irricevibile nella parte in cui attinga autonomamente l’atto presupposto non tempestivamente impugnato, e inammissibile per difetto di interesse quanto alla censura di invalidità derivata, una volta consolidatosi l’atto presupposto. La medesima inammissibilità colpisce la doglianza che pretenda la traslazione delle eccedenze finanziabili dal settore pubblico al settore privato, quando la regola che inibisce tale trasferimento sia contenuta nell’atto presupposto e non sia stata contestata. Non vi è pregiudizialità tra cause, e dunque non è ammessa la sospensione del processo, quando la pendenza in appello riguardi una controversia analoga promossa da altro soggetto: la coincidenza oggettiva delle questioni di diritto non integra il presupposto dell’art. 295 cod. proc. civ.

Il Fatto

La ricorrente, gestore unico di una struttura di ricovero e cura accreditata con il servizio sanitario, ha impugnato la DGR Lombardia XI/1537/2019, con la quale la Regione ha assegnato alle strutture pubbliche e private accreditate i fondi per il finanziamento delle funzioni non coperte da tariffe predefinite per l’esercizio 2018, unitamente ad alcuni atti presupposti, tra cui la DGR X/7600/2017 che aveva fissato gli importi massimi finanziabili.

La struttura ha dedotto l’illegittimità della ripartizione dello stanziamento complessivo in due fondi separati e dell’abbattimento applicato alle erogazioni destinate ai privati. In vista dell’udienza la ricorrente ha rinunciato ai primi quattro motivi, insistendo sugli ultimi due. La Regione si è costituita chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di sospensione o di rinvio avanzata dalla difesa della ricorrente in ragione della pendenza, innanzi al giudice d’appello, del gravame avverso una precedente sentenza relativa a controversia analoga. La pendenza riguarda un ricorso promosso da altra struttura accreditata: difetta quindi il presupposto della pregiudizialità richiesto dagli artt. 79 cod. proc. amm. e 295 cod. proc. civ., sussistendo una mera coincidenza oggettiva delle questioni di diritto. Né ricorrono i caratteri di eccezionalità richiesti dall’art. 73, co. 1 bis, cod. proc. amm., avuto riguardo alla vetustà della controversia e alla funzione di smaltimento dell’arretrato dell’udienza.

Preso atto della rinuncia ai primi quattro motivi, il Tribunale ha esaminato il quinto, con cui si contestava la scelta di ridurre il limite massimo finanziabile del comparto privato rispetto all’anno precedente senza adeguata motivazione. La censura è stata dichiarata tardiva: il profilo di lesività scaturisce dalla DGR X/7600/2017, pubblicata sul BURL del 28 dicembre 2017, laddove il ricorso è stato notificato il 18 giugno 2019. Il gravame è pertanto irricevibile nella parte in cui attinge autonomamente l’atto presupposto e inammissibile, per difetto di interesse, nella parte in cui avversa la delibera attuativa per invalidità derivata, essendosi consolidato l’atto presupposto.

Quanto al sesto motivo, con cui si deduceva che l’eccedenza tra lo stanziamento complessivo assegnato e l’importo massimo finanziabile avrebbe potuto essere destinata al settore privato, il Tribunale ha rilevato che le regole di finanziamento dettate nella DGR X/7600/2017 prevedevano che i riorientamenti delle risorse non utilizzate sarebbero avvenuti solo presso altri erogatori dello stesso comparto, pubblico o privato. Tale regola, che inibisce la traslazione delle eccedenze dal settore pubblico al settore privato, non è stata impugnata: ne deriva il difetto di interesse alla censura, rivolta alla sola delibera attuativa. Il motivo è stato quindi dichiarato inammissibile.

In conclusione, il ricorso è stato dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile. Le spese sono state compensate in ragione della definizione in rito della vertenza su questioni rilevate d’ufficio dal giudice.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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