Impedimento prevedibile del difensore non giustifica il rinvio (Cass. pen. Sez. 1 n. 11589 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il legittimo impedimento del difensore, ai sensi dell’art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen., applicabile anche nel giudizio di impugnazione per effetto dell’art. 598 cod. proc. pen., postula un impedimento assoluto, effettivo e attuale, tale da rendere ragionevolmente insuperabile la comparizione, nonché la tempestività della comunicazione, da valutarsi con riferimento al momento in cui la causa dell’impedimento è insorta. Non ricorre tale condizione quando l’impegno del difensore, sebbene consistente in una visita medica, sia prevedibile, programmato a data di udienza già nota, non urgente e con orario compatibile con la celebrazione del processo. Il difensore impedito per ragioni di salute è tenuto, trattandosi di impedimento prevedibile, a nominare un sostituto processuale ovvero a indicare le specifiche ragioni che rendono impossibile la sostituzione.

Il Fatto

Il difensore di un imputato, condannato in primo grado per la contravvenzione di cui all’art. 4 della legge n. 110 del 1975, richiedeva alla Corte di appello di Napoli il rinvio dell’udienza, deducendo un impedimento a comparire per una visita medica specialistica prenotata presso un ente pubblico. La Corte territoriale rigettava l’istanza, rilevando che l’appuntamento era stato fissato quando la data dell’udienza era già nota, che la visita non aveva carattere di urgenza e che il relativo orario non era incompatibile con l’impegno processuale. La sentenza di appello, che confermava la condanna alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1000,00 di ammenda, veniva impugnata per cassazione dal difensore.

La Motivazione della Corte

La prima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha richiamato il quadro normativo di riferimento, evidenziando che il diritto al rinvio è subordinato alla sussistenza di un legittimo impedimento che si ponga in rapporto di causa-effetto con l’assoluta impossibilità di comparire, valutazione rimessa alla discrezionalità motivata del giudice di merito.

Quanto alla natura dell’impegno, i giudici di legittimità hanno osservato che la visita medica di controllo, priva di carattere di urgenza, non era indifferibile, circostanza non contestata dal ricorrente. Hanno inoltre valorizzato il dato temporale, evidenziando come la prenotazione successiva alla conoscenza della data dell’udienza rendesse prevedibile l’impedimento e, quindi, escludesse l’assolutezza dello stesso.

La Corte ha infine precisato che l’orario della visita, risultando compatibile con la celebrazione dell’udienza, escludeva l’attualità ed effettività dell’impedimento, requisito necessario per il legittimo esercizio del diritto di difesa. Ha ritenuto, inoltre, che il difensore non avesse motivato sulle ragioni che rendevano impossibile la nomina di un sostituto processuale, onere previsto dalla giurisprudenza di legittimità in caso di impedimento prevedibile. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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