Continuazione tra reati fiscali e bancarotta fraudolenta (Cass. pen. Sez. I n. 32282 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di continuazione tra reati fiscali e bancarotta fraudolenta, il riconoscimento dell’unicità del disegno criminoso non richiede un dolo specifico ulteriore, diretto a cagionare il fallimento. I reati fiscali sono caratterizzati dal dolo specifico di evadere le imposte, mentre la bancarotta è sorretta da dolo generico; la diversità dell’elemento soggettivo non osta, di per sé, al riconoscimento della continuazione ex art. 81 cod. pen. Il giudice dell’esecuzione, chiamato a decidere ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., deve verificare la contiguità temporale e l’unitarietà del programma criminoso, senza pretendere che l’emissione di fatture per operazioni inesistenti sia finalizzata in modo dimostrato al fallimento della società. La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, se inserita in una complessiva strategia distrattiva e seguita dal fallimento, è riconducibile al paradigma della bancarotta fraudolenta, con esclusione del concorso tra i due delitti in relazione allo stesso fatto.

Il Fatto

Il Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice dell’esecuzione, riconosceva il vincolo della continuazione tra due sentenze con le quali la ricorrente, quale amministratrice di una società, era stata condannata per reati fiscali. Il Tribunale rigettava invece la richiesta di estendere il medesimo vincolo, ai fini dell’art. 81 cod. pen., alla condanna per bancarotta fraudolenta documentale, non ravvisando elementi dai quali desumere che l’emissione delle fatture per operazioni inesistenti fosse effettivamente collegata all’intento di far fallire la società.

La ricorrente impugnava per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e il relativo vizio motivazionale, sul rilievo che le condotte illecite erano riferibili alla medesima società e a un unico contesto temporale e spaziale. Il Procuratore generale chiedeva l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione dei rapporti tra le fattispecie. La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte può inserirsi in una complessiva strategia distrattiva, consapevolmente diretta a danneggiare il creditore sui beni sottratti. Quando la condotta è finalizzata al fallimento, o posta in essere in vista di esso, o da questo seguita, la distrazione operata in danno del fisco non assume connotazione autonoma ed è riconducibile al paradigma dell’art. 216 legge fallimentare. Si applica allora il principio di specialità di cui all’art. 15 cod. pen., con integrazione del solo reato di bancarotta fraudolenta, più grave, ed esclusione del concorso in relazione allo stesso fatto.

Il Collegio richiama sul punto Sez. V n. 42156 del 29.09.2011. Aggiunge che, secondo Sez. II n. 1810 del 05.12.2024, dep. 2025, in fattispecie antecedente all’abrogazione dell’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 disposta dall’art. 101, comma 1, lett. z), d.lgs. n. 173 del 2024, era configurabile il concorso tra il delitto di sottrazione fraudolenta e quello di bancarotta per distrazione, perché le norme incriminatrici non regolano la “stessa materia” ex art. 15 cod. pen., per la diversità del bene giuridico, della natura delle fattispecie, dell’elemento soggettivo e della platea dei soggetti attivi.

Su questa base la Corte ritiene il ricorso fondato. Il provvedimento impugnato non è adeguatamente motivato nella parte in cui esclude l’unicità del disegno criminoso. Dalla lettura delle imputazioni emerge che la condotta di bancarotta è contestata in contiguità temporale con le condotte di emissione di fatture per operazioni inesistenti: la bancarotta è riferita a ipotesi di frode carosello, alla conseguente distrazione di imposte non versate e alla sottrazione delle scritture contabili.

Non è dunque corretta l’affermazione del Tribunale secondo cui la continuazione sarebbe esclusa perché l’emissione delle fatture inesistenti non era collegata all’intento di far fallire la società. I reati fiscali sono connotati dal dolo specifico di evadere le imposte, la bancarotta dal dolo generico, senza che ai fini della continuazione sia necessario un dolo specifico ulteriore diretto a cagionare il fallimento. L’ordinanza è pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Campobasso, in diversa persona fisica, per rinnovata valutazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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