Licenza di accesso stradale temporanea e onere di adeguamento tecnico dell’impianto (Cons. Stato n. 8458 del 22.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le licenze di accesso alla strada pubblica hanno natura temporanea e durata non superiore a ventinove anni, anche quando rilasciate in base alla normativa abrogata, dovendo trovare applicazione la disciplina sopravvenuta del codice della strada. Il diniego di rinnovo rientra nella competenza dell’ente proprietario della strada, anche quando all’atto si accompagni l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi. Le prescrizioni tecniche delle circolari Anas, pur non cogenti per gli impianti esistenti in fregio a strade extraurbane di tipo B, costituiscono l’obiettivo cui la progettazione deve tendere; grava sul richiedente l’onere di giustificare l’eventuale scostamento con apposita relazione di analisi di sicurezza. Il rinnovo non può essere accordato in assenza della documentazione tecnica richiesta.

Il Fatto

La società titolare di un impianto di distribuzione carburanti, ubicato lungo una strada statale, era munita di una licenza di accesso rilasciata con decreto Anas del 1° dicembre 1970. Con nota del 2.7.2010 la società concessionaria ha comunicato che la licenza risultava scaduta e ha invitato l’interessata a presentare la documentazione per il rinnovo.

Dopo un preavviso di rigetto, con provvedimento del 23.7.2015 è stato negato il rinnovo, rilevata la non conformità dell’impianto alle prescrizioni tecniche e contestualmente intimato il ripristino dello stato dei luoghi. Il TAR Puglia ha rigettato il ricorso; la società, nelle more subentrata, ha proposto appello per incompetenza dell’ente, insussistenza dell’obbligo di rinnovo e applicabilità delle norme tecniche ai soli impianti di nuova costruzione.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo il Collegio richiama l’art. 22 cod. strada: senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario non possono essere stabiliti nuovi accessi, e quelli già esistenti devono essere regolarizzati. Il diniego impugnato incide sul rinnovo della licenza e pertanto rientra nella competenza dell’ente proprietario del tratto stradale; il carattere comunale dell’eventuale revoca non muta la conclusione, perché l’ordine di ripristino accede al diniego.

Sul secondo motivo la Corte richiama l’art. 27, comma 5, cod. strada, che fissa il principio generale della temporaneità delle concessioni e autorizzazioni, con durata non superiore ai ventinove anni, salvo rinnovo. La disciplina è inderogabile e si applica anche alle concessioni anteriormente rilasciate. La licenza del 1970 era quindi scaduta il 1° dicembre 2009 e l’invito al rinnovo risulta conforme alla norma.

Il Collegio aggiunge, ad abundantiam, che la presentazione della istanza di rinnovo ha implicitamente riconosciuto la scadenza del titolo: opera il divieto di venire contra factum proprium. Respinta anche la tesi della decorrenza del termine ventinovennale dal 1992, priva di fondamento normativo e contraria al principio di ragionevolezza e imparzialità, non distinguendo la legge tra licenze anteriori e posteriori.

Sul motivo relativo alle prescrizioni tecniche, la Corte osserva che le circolari Anas, pur non più cogenti per le strade extraurbane di tipo B, restano il riferimento cui la progettazione deve tendere in caso di adeguamento o rinnovo. Il progettista che intenda discostarsene deve giustificare il mancato rispetto con apposita relazione contenente analisi di sicurezza. Nella specie la società non ha presentato elaborati conformi nonostante quattro inviti, e il solo progetto del 2011 era obsoleto rispetto al parere tecnico negativo del 28.11.2012.

Irrilevante il progetto del 2016, successivo all’atto impugnato e quindi inidoneo a fungere da parametro di legittimità. L’appello è infondato e viene rigettato, con compensazione delle spese per la natura delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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