Servitù di pubblico transito e diniego comunale di poteri repressivi edilizi (Cons. Stato n. 8459 del 22.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione del diniego comunale di esercizio dei poteri inibitori e repressivi in materia edilizia, la legittimazione ad agire può fondarsi sulla c.d. vicinitas, ma non basta a dimostrare l’esistenza dell’interesse al ricorso, che richiede un pregiudizio specifico, concreto ed attuale derivante dall’atto impugnato. Il giudice amministrativo deve accertare d’ufficio la sussistenza di entrambe le condizioni soggettive dell’azione. Qualora l’interesse legittimo azionato si riduca alla mera aspirazione alla legittimità dell’azione amministrativa, senza un bene della vita individuale conseguibile con l’accoglimento, il ricorso è inammissibile. L’accertamento sull’esistenza di una servitù di pubblico transito rientra nella cognizione incidentale del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 8, comma 1, c.p.a.; la relativa costituzione può avere fonte nella convenzione di lottizzazione solo se da essa si desuma la volontà non equivoca delle parti.
Il Fatto
La società appellante è proprietaria di un’unità immobiliare commerciale inserita in un complesso condominiale di Padova, edificato su un terreno ricompreso in un piano di lottizzazione risalente al 1963. Il condominio ha dapprima presentato una SCIA e poi una CILA per la divisione in stalli dell’area cortilizia, ricavandone dodici posti auto. Secondo la società, l’intervento avrebbe occupato una fascia di un metro e mezzo destinata al transito pedonale in forza della convenzione di lottizzazione.
La società ha sollecitato più volte il Comune a intervenire in via repressiva. L’amministrazione, con atto del 6 febbraio 2017, ha escluso la sussistenza dei presupposti per applicare le sanzioni del Titolo IV del d.P.R. n. 380/2001, qualificando l’opera come manutenzione ordinaria priva di rilevanza urbanistica. Il TAR Veneto ha respinto il ricorso per difetto di legittimazione e di interesse. Da qui l’appello, deciso previa verificazione affidata alla Regione Veneto.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio respinge le eccezioni di difetto di giurisdizione e di tardività riproposte dal condominio. La controversia ha per oggetto un provvedimento di diniego adottato nell’esercizio di potere autoritativo, materia devoluta al giudice amministrativo; l’eventuale accertamento della servitù è attratto in via incidentale dall’art. 8, comma 1, c.p.a., senza efficacia di giudicato. Il diniego del 2017, frutto di nuova istruttoria e autonomamente motivato, non è atto meramente confermativo, con conseguente tempestività del ricorso.
Sul primo motivo, la Corte opera una netta distinzione. La società, in quanto proprietaria di un’immobile adiacente, è titolare della legittimazione ad agire per vicinitas, non essendo un quisque de populo. Manca invece l’interesse al ricorso. Richiamando per analogia i principi dell’Adunanza Plenaria n. 22 del 2021, il Collegio ribadisce che le due condizioni sono autonome e vanno accertate entrambe, anche d’ufficio, senza che la vicinitas valga da sola a dimostrare l’interesse.
La società non indica quale bene della vita potrebbe conseguire dall’eventuale annullamento: l’accertamento della servitù, se favorevole, potrebbe anzi precluderle la possibilità di parcheggiare nell’area, dove oggi dispone di due posti assegnati. L’ulteriore interesse enunciato negli scritti difensivi — la libera utilizzabilità dell’intera area — è un interesse di mero fatto, eventuale e non attuale, e come tale non tutelabile. L’interesse legittimo non si traduce nella mera aspirazione alla legittimità dell’azione amministrativa, pena la trasformazione della giurisdizione soggettiva in giurisdizione oggettiva.
Anche nel merito l’appello è infondato. La verificazione ha confermato che una porzione di un metro e mezzo di strada di lottizzazione risulta oggi occupata dalle opere condominiali. Tuttavia il verificatore ha precisato che manca l’atto di costituzione della servitù, non fornito neppure dal Comune. La convenzione del 1963, all’art. 2, conteneva solo l’impegno “a costituire” la servitù perpetua: la Corte, richiamando Cass. Sez. II n. 3036 del 2016, ammette che la servitù possa trarre fonte direttamente dalla convenzione di lottizzazione, ma a condizione che ne emerga la volontà non equivoca. Nel caso concreto l’atto costitutivo non è stato stipulato e non è provato che l’area asservita coincida con quella occupata dagli stalli.
Caduta la prova della servitù, risultano infondate anche le censure sull’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 e sulle dichiarazioni non veritiere ex art. 75 d.P.R. n. 445/2000. Quanto alla collocazione del marciapiede, il certificato di abitabilità del 1969 ha definitivamente consolidato l’assetto dei luoghi. L’appello è respinto, con condanna alle spese e al compenso del verificatore.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.