Scelta del modello concorsuale e poteri di indirizzo e gestione (Cons. Stato n. 8460 del 22.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La ripartizione di competenze tra dirigenti generali e dirigenti di seconda fascia non è rigida: l’art. 24 della legge regionale n. 31 del 1998 affida «di norma» ai direttori dei servizi l’attuazione dei piani, con la conseguenza che gli atti generali di strategica importanza, tra cui il bando di un concorso per la dirigenza, possono essere adottati dal direttore generale, anche in forza dell’art. 16, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 165 del 2001. La Giunta regionale, nell’adozione del piano triennale dei fabbisogni ai sensi dell’art. 15 della legge regionale n. 31 del 1998, può individuare gli obiettivi di reclutamento e gli strumenti idonei a realizzarli, scegliendo il concorso pubblico in luogo del corso-concorso; il dirigente ne cura l’attuazione mediante revoca e nuova indizione. Non viola il principio di separazione tra politica e amministrazione l’atto gestionale che dia concretezza a un simile indirizzo, tanto più se conformato alle linee guida della direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la funzione pubblica, adottata previo accordo in Conferenza Unificata ai sensi dell’art. 35, comma 5.2, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Il Fatto

La vicenda riguarda un concorso pubblico bandito dalla Regione Sardegna per il reclutamento di quaranta dirigenti. Alcuni concorrenti, esclusi dopo il mancato superamento della prova preselettiva, impugnavano davanti al TAR Sardegna l’intera procedura. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure.

I ricorrenti proponevano appello, contestando la competenza del direttore generale ad adottare il bando, la sostituzione del corso-concorso con il concorso pubblico, l’esclusione del diritto civile dalle materie, il metodo dei quesiti non previamente pubblicati, il ruolo della società esterna nella predisposizione dei test e l’annullamento della delibera regionale del 2009 a distanza di quattordici anni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge tutti i motivi. Sul primo, la Sezione legge l’art. 24 della legge regionale n. 31 del 1998 nel senso che l’attribuzione «di norma» ai direttori dei servizi non è esclusiva, e la coordina con l’art. 16, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 165 del 2001 e con l’art. 21, comma 2, della stessa legge regionale, che pone il dirigente di livello superiore in posizione sovraordinata. Il bando, atto generale, rientra dunque nella competenza del direttore generale.

Quanto alla scelta del modello concorsuale, la Corte distingue nettamente i piani: la delibera della Giunta costituisce atto di indirizzo nel piano triennale dei fabbisogni, ove si individuano gli obiettivi e gli strumenti; la determina direttoriale del 10 gennaio 2023 costituisce atto di gestione, con cui si revoca il corso-concorso e si indice il concorso pubblico. La scelta risponde all’esigenza di immediata immissione in ruolo dei vincitori, senza i tempi ulteriori del semestre formativo.

Sul diritto civile, il Collegio richiama l’ampia discrezionalità dell’amministrazione nella scelta delle materie e nega che ricorra una macroscopica irragionevolezza, valorizzando la mutata fisionomia del dirigente pubblico, chiamato a competenze anche economiche e manageriali. Sulla mancata pubblicazione della banca dei quesiti, la Corte rileva che la direttiva n. 3/2018 ha già superato la previsione regionale del 2009, privilegiando l’estrazione il giorno della prova quale criterio più meritocratico; nessuna violazione del legittimo affidamento e nessun mutamento in corso di procedura, poiché le regole erano già mutate al momento dell’indizione.

Sull’art. 19 del d.P.R. n. 272 del 2004, il Collegio distingue l’ausilio organizzativo da quello funzionale e ritiene legittima l’affidamento a società specializzata della predisposizione dei test, con la commissione che ha comunque definito criteri e modalità. Il motivo sui poteri della commissione è generico. Il sesto motivo è inammissibile per difetto di interesse, essendo la questione già decisa; il settimo, sull’anonimato delle prove, è parimenti inammissibile per genericità. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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