Equo compenso e gare di progettazione: onorari ribassabili senza limiti (TAR Liguria n. 363 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura il compenso professionale determinato con i parametri del D.M. 17 giugno 2016 costituisce l’importo da porre a base di gara, ma non un valore incomprimibile: l’intero corrispettivo è ribassabile, salva la verifica di anomalia dell’offerta. La legge n. 49/2023 non si estende alle gare pubbliche, poiché l’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 recepisce il solo “principio” dell’equo compenso e l’art. 41, comma 15 lo concreta nella regola di dettaglio della base d’asta. Ne consegue che la nullità di protezione ex art. 3 della legge n. 49/2023 opera a favore del professionista contraente debole e non legittima il concorrente sconfitto a invocare l’esclusione dei competitori. La lex specialis che richiami genericamente la normativa vigente non vieta il ribasso degli onorari.
Il Fatto
Il Comune di Genova indice una procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica, rilievi e indagini, relativi al sistema di collegamento “Moving Walkway” tra l’aeroporto e la fermata ferroviaria Erzelli. La società ricorrente, capofila di un raggruppamento temporaneo di professionisti, si colloca al quarto posto della graduatoria.
Impugna l’ammissione delle prime tre offerte, l’aggiudicazione, la nomina della commissione, i verbali e gli atti di verifica di congruità; in subordine, la lex specialis ove interpretata nel senso di non imporre l’osservanza della legge n. 49/2023. Chiede la declaratoria di inefficacia del contratto, il subentro e la condanna al risarcimento del danno. La stazione appaltante e la controinteressata resistono, eccependo la tardività del ricorso e il difetto di legittimazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prescinde dalle eccezioni pregiudiziali e affronta il rapporto tra il d.lgs. n. 36/2023 e la legge n. 49/2023. Rileva che l’assenza di coordinamento espresso tra i due corpi normativi ha alimentato un contrasto interpretativo: un indirizzo estende l’equo compenso alle gare, rendendo inderogabili gli onorari; l’opposto ritiene ribassabili i compensi, con congruità affidata alla verifica dell’anomalia.
Il Tribunale aderisce alla seconda opzione. Sul piano letterale, l’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 richiama il “principio” dell’equo compenso, formula che designa una direttiva di massima e ricalca l’abrogato art. 19-quaterdecies del d.l. n. 148/2017. L’art. 41, comma 15 del codice, nella versione vigente ratione temporis, utilizza i parametri ministeriali per individuare l’importo da porre a base di gara: il principio si esaurisce in questa regola di dettaglio.
L’esame dei lavori preparatori conferma la scelta. La Rete Nazionale delle Professioni dell’Area Tecnica propose emendamenti per rendere obbligatori gli onorari parametrici, ma non furono recepiti. Analogamente, nella legge n. 49/2023 fu respinto l’emendamento di coordinamento con il codice dei contratti. Il legislatore storico ha voluto tenere distinti i due ambiti.
Sul piano sistematico, la soluzione è coerente con la ratio protettiva della legge n. 49/2023, rivolta al professionista contraente debole di fronte a un committente forte. Tale situazione non ricorre nella gara pubblica, libero confronto concorrenziale. L’esclusione automatica dell’offerente più qualificato trasformerebbe la tutela in una sanzione e contrasterebbe con il principio del risultato di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023.
Quanto alla legge di gara, il Collegio applica i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. Gli artt. 3 e 17 del disciplinare richiamano genericamente l’art. 8 del codice e la legge n. 49/2023, senza vietare il ribasso del compenso. Il riferimento dello schema di contratto alle “voci ribassabili” è un mero refuso. L’art. 9 del capitolato conferma la riducibilità, riconoscendo per le varianti lo stesso sconto offerto. L’aggiudicazione con ribasso del 29,23% è quindi legittima, avendo il RUP verificato la congruità dell’offerta. Il ricorso è rigettato, con spese compensate per la complessità della questione.
Nota della Redazione
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