L’intestazione di carta prepagata non basta per la condanna per truffa (Cass. pen. Sez. 2 n. 12019 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di truffa, il giudice di merito, nell’apprezzamento dei risultati probatori, deve esaminare tutti gli elementi processualmente emersi in modo unitario e non parcellizzato, verificando se essi, posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica che consenta di attingere la verità processuale. Tale valutazione non può comportare un abbassamento della soglia di verifica della tenuta razionale degli indizi. L’essere intestatario della carta prepagata su cui è stato disposto l’accredito del profitto è elemento fortemente indiziante ma, da solo, non sufficiente ad attribuire all’imputato la consapevolezza della condotta illecita, quando l’esame globale del compendio indiziario non consenta di superare il ragionevole dubbio. In tal caso, l’assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. è legittima.
Il Fatto
Il Tribunale di Trani assolveva l’imputata dal reato di cui all’art. 640 cod. pen., per non avere commesso il fatto. Il pubblico ministero proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione.
Secondo l’accusa, la responsabilità dell’imputata sarebbe emersa da prove dirette — l’intestazione formale della carta prepagata e le conversazioni con la persona offesa — nonché da indizi gravi, precisi e concordanti, come la mancata denuncia di smarrimento della carta e l’utilizzo di un’utenza telefonica intestata a un soggetto diverso, secondo una prassi diffusa nelle truffe del tipo di quella contestata.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando il principio per cui la valutazione delle prove deve essere condotta in modo unitario, senza una lettura parcellizzata degli elementi emersi. Ha precisato, tuttavia, che tale unitarietà non legittima un abbassamento della soglia di verifica della tenuta razionale degli indizi, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in tema di prova indiziaria.
Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale avesse fatto buon governo di tali principi, evidenziando come l’unico elemento a carico dell’imputata — l’intestazione della carta prepagata — per quanto fortemente indiziante, non bastasse ad attribuirle la consapevolezza della truffa. Sebbene la materialità della condotta fosse indubitabile, il giudice di merito aveva chiarito che nel corso delle indagini non erano emersi elementi ulteriori utili a collegare la condotta contestata all’imputata, risultando dimostrata l’impossibilità di un collegamento certo tra le persone con cui la vittima aveva interloquito e l’imputata stessa.
La Corte ha rilevato che l’elemento di riscontro fornito dalle interlocuzioni telefoniche era stato valutato dal Tribunale ma ritenuto inadeguato a comprovare la condotta, non astrattamente ma con precipuo riferimento al contesto probatorio. L’esclusione della rilevanza del riscontro era stata operata in base all’esame globale e unitario del compendio indiziario, dal quale non emergevano ulteriori elementi dotati di forza logica conducente al fatto da dimostrare.
La Cassazione ha pertanto concluso che le censure del ricorrente non erano sufficienti a scalfire la motivazione del provvedimento impugnato, che aveva fondatamente invocato il canone del ragionevole dubbio, i cui effetti conformativi si estendono non solo all’applicazione delle regole di giudizio ma anche ai metodi di accertamento del fatto. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato.
Nota della Redazione
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