Rinuncia al ricorso e condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 616 cod. (Cass. pen. Sez. II n. 40075 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia dell’imputato al ricorso per cassazione determina l’inammissibilità dell’impugnazione. Alla relativa declaratoria consegue la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende. L’art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le varie cause di inammissibilità, sicché la condanna deve essere inflitta non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi pronunciate ex art. 591 cod. proc. pen., tra cui rientra la rinuncia all’impugnazione. La rinuncia intervenuta a ridosso dell’udienza non esclude la sanzione, che può tuttavia essere determinata in misura contenuta per ragioni di equità.
Il Fatto
Il ricorrente, a mezzo del difensore di fiducia, aveva impugnato l’ordinanza con cui il Tribunale di Salerno, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, aveva sostituito la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. I reati contestati riguardavano, tra gli altri, l’associazione per delinquere, l’intestazione fittizia di beni, la truffa aggravata e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti.
La difesa aveva articolato il ricorso in otto motivi, deducendo la violazione del principio di conformità al rinvio, vizi di motivazione sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari, nonché la violazione dei criteri di scelta e di adeguatezza delle misure. Prima dell’udienza il ricorrente ha però dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo di non essere condannato al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che la rinuncia dell’imputato al ricorso determina l’inammissibilità dell’impugnazione. La declaratoria non è una conseguenza automatica priva di effetti: da essa discende, per la parte privata ricorrente, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 cod. proc. pen..
Il passaggio centrale riguarda l’ambito applicativo della norma. L’art. 616 cod. proc. pen. non opera alcuna distinzione tra le varie cause di inammissibilità. Ne deriva che la condanna alla sanzione pecuniaria va inflitta non soltanto nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi pronunciate ex art. 591 cod. proc. pen., tra le quali è ricompresa la rinuncia all’impugnazione.
La Corte richiama, a sostegno, il precedente delle Sezioni Unite espresso da Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921, che aveva già ricondotto la rinuncia al novero delle cause di inammissibilità sanzionabili.
Quanto alla determinazione della somma, il Collegio osserva che non può escludersi del tutto la condanna, poiché la rinuncia è intervenuta a ridosso dell’udienza fissata per la trattazione del ricorso. Tuttavia, per ragioni di equità, la somma dovuta è stata contenuta nella misura di euro 500,00. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento della sanzione in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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