Limiti elettromagnetici e ordinanze sindacali: il divieto comunale supera la competenza statale (TAR Liguria n. 284 del 11.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal Sindaco ai sensi dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 non possono incidere, neppure in via indiretta, sui limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, la cui determinazione è riservata allo Stato dall’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001. Il divieto comunale di superare il valore di attenzione di 6 V/m viola frontalmente tale riserva, posto che l’art. 10, comma 2, della legge n. 214/2023 ha innalzato a 15 V/m il valore di attenzione e l’obiettivo di qualità nell’intervallo 0,1 MHz-300 GHz. Il presupposto dell’emergenza sanitaria a carattere locale non può essere affirmato su un generico riferimento a un possibile rischio per la salute, in assenza di qualsiasi istruttoria. La fissazione statale di valori-soglia uniformi rappresenta il punto di equilibrio tra tutela della salute e realizzazione delle reti, senza che residui in capo ai Comuni alcun margine di differenziazione.

Il Fatto

La società ricorrente, operatore di telefonia mobile titolare di autorizzazione per la fornitura del servizio sul territorio nazionale, anche per la tecnologia 5G, ha impugnato l’ordinanza con cui il Sindaco di un Comune ligure ha vietato di aumentare oltre 6 V/m il valore di attenzione per l’esposizione ai campi elettromagnetici. Il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000, impediva all’operatore di eseguire gli interventi di implementazione necessari all’assolvimento degli obblighi di copertura della rete previsti dalla delibera AGCOM n. 231/18/CONS dell’8 maggio 2018.

La società ha quindi proposto ricorso al TAR, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza. Si sono costituiti il Comune e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, quest’ultimo in qualità di cointeressato e con costituzione solo formale.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ravvisato la manifesta fondatezza dell’impugnativa, richiamando quale precedente conforme ai sensi dell’art. 74 c.p.a. una precedente sentenza della stessa Sezione. Il percorso argomentativo muove dalla considerazione che, al fine di potenziare la rete mobile e garantire servizi di connettività di elevata qualità, l’art. 10, comma 2, della legge n. 214/2023 ha innalzato a 15 V/m il valore di attenzione e l’obiettivo di qualità per l’intensità di campo elettrico, in precedenza pari a 6 V/m secondo le Tabelle 2 e 3 dell’allegato B al d.p.c.m. 8 luglio 2003.

Su questa base, l’ordinanza in contestazione, vietando l’incremento del valore di attenzione oltre 6 V/m, viola frontalmente l’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, che preclude espressamente ai Comuni di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, la cui determinazione è riservata allo Stato ai sensi dell’art. 4 della stessa legge.

Il Collegio esclude inoltre la sussistenza di un’emergenza sanitaria a carattere locale, presupposto dell’ordinanza extra ordinem. Il provvedimento contiene un generico riferimento a un possibile rischio per la salute, non apprezzabile neppure in via potenziale, non essendo stata compiuta la benché minima istruttoria. Il Tribunale richiama gli studi scientifici che hanno concluso per la non pericolosità dei livelli previsti dalla raccomandazione europea 1999/519/EC e, in particolare, del valore-soglia di 61 V/m suggerito per l’intensità di campo elettrico nell’intervallo 2-300 GHz, in cui rientrano le frequenze del sistema 5G.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, prospettata con riferimento agli artt. 9, 41 e 118 Cost., il TAR la ritiene irrilevante e manifestamente infondata. L’illegittimità dell’ordinanza non verrebbe meno per effetto di una declaratoria di incostituzionalità, difettando comunque il presupposto dell’emergenza sanitaria. La definizione di valori-soglia uniformi non è irragionevole, richiamandosi la giurisprudenza costituzionale secondo cui la fissazione a livello nazionale rappresenta il punto di equilibrio tra le esigenze contrapposte. Né rispetterebbe il principio di adeguatezza di cui all’art. 118 Cost. l’attribuzione a ciascun Comune della facoltà di decidere autonomamente i livelli di esposizione.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e condanna del Comune alle spese di lite, liquidate forfettariamente in € 3.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario; spese compensate nei confronti del Ministero, in ragione della costituzione solo formale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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