Ottemperanza al giudicato e Carta Docente: ordine di pagamento e commissario (TAR Campania n. 2060 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la mancata impugnazione della sentenza di condanna e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, integrano i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine fissato e, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, nomina il commissario ad acta. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza. All’Amministrazione resistente va inoltre imposta la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirgli il beneficio della Carta Docente elettronica di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, per il valore nominale di euro 500,00 riferito all’anno scolastico 2023/24.

La sentenza era stata notificata all’Amministrazione e non era stata impugnata, come attestato da certificazione di cancelleria. Poiché il Ministero persisteva nell’inadempimento, la parte ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’assegnazione di un termine per ottemperare, la nomina del commissario ad acta con liquidazione del compenso, la fissazione della somma dovuta per ogni giorno di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che sussistono tutti i presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata da apposita certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’Amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Sul commissario ad acta il Collegio ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’Amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S., sent. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso sarà determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con particolare riferimento all’art. 55 per l’utilizzo del mezzo proprio, all’art. 8 della legge n. 417/1978 e alla Circolare del Ministero del Tesoro 3.12.1991, n. 75, e all’art. 56 per le ulteriori spese. La parcella va presentata, a pena di decadenza, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002, con dies a quo fissato al compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non al deposito della relazione. Il commissario deposita atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT, con il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.

È stata inoltre disposta, a carico dell’Amministrazione e a favore del ricorrente, la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o, in mancanza, sino alla scadenza del termine concesso, restando onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario.

Le spese di lite, comprensive di spese, diritti e onorari di atti successivi al decreto e funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, sono state liquidate secondo il canone della soccombenza, in misura che tiene conto della natura delle questioni, di non particolare complessità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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