Revoca dell’accoglienza CAS e carenza di interesse sopravvenuta per trasferimento lavorativo (TAR Toscana n. 1426 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza si configura quando il ricorrente abbia lasciato il centro di accoglienza straordinaria e non tragga più alcun vantaggio dall’eventuale annullamento dell’atto, ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett. c) c.p.a. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata presuppone la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, desumibile da elementi di fatto che attestino l’intenzione abusiva o strumentale dell’iniziativa processuale. Tale presupposto non è ravvisabile quando la condotta del ricorrente sia condizionata da una situazione di insicurezza occupazionale e dall’incertezza sull’effettiva percezione delle retribuzioni, in un contesto di accertato sfruttamento della manodopera. In tal caso il ricorso va dichiarato improcedibile con compensazione delle spese in ragione della peculiarità dei fatti.

Il Fatto

Il ricorrente, richiedente protezione internazionale, era ospitato presso un centro di accoglienza straordinaria nel comune di Radicondoli. La Prefettura di Siena, con provvedimento del 12.11.2024 notificato il 22.11.2024, ha revocato le misure di accoglienza sul rilievo del superamento dei limiti di reddito previsti dall’art. 23, comma 2 lett. d) del D.Lgs. n. 142/2015, avendo rilevato redditi pari a euro 10.029,00 per il 2023 e una continuativa attività lavorativa non comunicata all’amministrazione.

Il ricorrente ha impugnato il decreto davanti al TAR Toscana. Il Tribunale, con ordinanza n. 740/2024, ha accolto l’istanza cautelare e disposto incombenti istruttori. Il Ministero dell’Interno si è costituito e ha depositato relazione amministrativa, chiedendo anche la condanna del ricorrente per lite temeraria. In corso di giudizio il ricorrente ha rappresentato di aver ottenuto un contratto di lavoro a tempo determinato per tutto il 2025, con sede in Campagnatico, e di aver lasciato il centro per ragioni logistiche, chiedendo pertanto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato che il ricorrente ha effettivamente lasciato il centro di Radicondoli. Da un eventuale accoglimento del ricorso non deriverebbe quindi alcun vantaggio concreto, essendo venuto meno l’interesse alla decisione ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett. c) c.p.a.

La vicenda è stata ricostruita in un contesto articolato anche sul piano giudiziario. Il datore di lavoro è risultato imputato, con misure cautelari reali e personali, per sfruttamento della manodopera. A seguito del giudizio immediato disposto dal Tribunale di Siena, lo stesso ha proposto istanza di applicazione di pena, ritenuta congrua nella misura di due anni di reclusione con confisca dei proventi dello sfruttamento. Il ricorrente è persona offesa nel procedimento penale.

Tale scenario ha reso incerta l’effettiva percezione delle somme spettanti al ricorrente. Il Collegio ha inoltre osservato che le valutazioni dell’amministrazione sono state svolte quando il rapporto di lavoro si era già risolto nel febbraio 2024 e che, da allora, il ricorrente non aveva reperito un’attività stabile sino al gennaio 2025.

Su queste basi il TAR ha respinto la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., richiamando l’orientamento della Cass. civ., Sez. V, n. 13315 del 19.05.2025 e della Cass. civ., Sez. V, n. 9712 del 14.04.2025. La responsabilità aggravata sanziona l’agire in giudizio che provochi un danno ingiusto alla controparte associato all’utilizzo imprudente dei mezzi processuali. Nel caso di specie i presupposti non sono stati ravvisati, non essendo desumibile alcuna intenzione abusiva o strumentale.

Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità dei fatti. Il Collegio ha liquidato in favore del difensore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la somma di euro 1.800,00 oltre accessori, in applicazione degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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