Graduatorie concorsuali separate e onere di prova dell’interesse a ricorrere (TAR Sicilia n. 2728 del 29.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La legittimazione e l’interesse a ricorrere trovano giustificazione nella natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, preordinata a tutelare la posizione soggettiva del ricorrente e non la generale legittimità dell’operato pubblico. L’interesse ad agire presuppone che l’annullamento dell’atto impugnato possa di per sé procurare un beneficio al ricorrente e deve essere esistente ed effettivo, non potendo riguardare una situazione futura e ipotetica. Sul piano probatorio, l’interesse non solo deve sussistere, ma deve essere debitamente evidenziato nella domanda, essendo onere della parte che agisce dimostrarne la sussistenza, senza che possa venire in soccorso il potere acquisitivo del giudice. Tale onere si impone a maggior ragione quando la controparte ne contesti l’esistenza con affermazioni rimaste inconfutate per mancato riscontro probatorio.

Il Fatto

Con deliberazione direttoriale n. 748 del 15.11.2018, l’AOU “G. Martino” bandiva una procedura concorsuale per il reclutamento a tempo indeterminato di dieci dirigenti medici nella disciplina di anestesia e rianimazione. In applicazione dell’art. 1, commi 547 e 548, legge n. 145/2018, la procedura dava luogo a due graduatorie: una riservata ai candidati già specialisti, l’altra ai medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno, ammessi con riserva e collocati in graduatoria separata.

La ricorrente, iscritta all’ultimo anno del corso di specializzazione, si collocava in terza posizione nella graduatoria separata approvata con deliberazione n. 203 del 5.8.2020. Dopo l’esaurimento della graduatoria degli specialisti, chiedeva all’Azienda di essere assunta, ma le note prot. n. 6091 e n. 7157 le opponevano la mancanza di posti vacanti e la necessità di scorrere prima la graduatoria dei medici già specializzati. La ricorrente impugnava il diniego e, con motivi aggiunti, la successiva graduatoria del concorso bandito dall’AOU “P. Giaccone” quale azienda capofila.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, sollevati i profili di possibile inammissibilità ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., prescinde dall’esame della richiesta di integrazione del contraddittorio e di quella di estromissione dell’Assessorato regionale della Salute, perché il ricorso è manifestamente inammissibile.

Richiamando Consiglio di Stato sez. V n. 3148 del 2024 e C.G.A.R.S. n. 690 del 2020, il Tribunale ribadisce che l’interesse a ricorrere deve essere esistente ed effettivo e non può riguardare una situazione futura e ipotetica. Sul piano dell’onere probatorio, la parte che agisce deve dimostrare la sussistenza dell’interesse, non potendo invocare il potere acquisitivo del giudice, tanto più quando la controparte ne contesti l’esistenza con affermazioni rimaste inconfutate.

Nel caso concreto, l’amministrazione aveva osservato che, anche accogliendo la tesi della ricorrente, dallo scorrimento non sarebbe derivata la sua certa assunzione: si sarebbe dovuto comunque esaurire prima la graduatoria dei medici già specializzati, utilizzata fino alla posizione n. 7, e solo dopo scorrere quella degli specializzandi. La ricorrente non ha fornito prova dell’utilità concreta che l’annullamento le avrebbe arrecato.

Le difese svolte nella memoria del 10.1.2022 risultano calibrate sulla conclusione resa dal Consiglio di Giustizia Amministrativa nella sommarietà della fase cautelare, ma non rispondono alle obiezioni dell’Azienda, rimaste non superate. Né la ricorrente ha offerto ulteriori elementi nella produzione consentita dall’art. 73 cod. proc. amm. o in udienza; nelle more del giudizio era stata assegnata all’Asp di Messina e nominata dirigente medico.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili per difetto di prova dell’interesse a ricorrere. Le circostanze della controversia giustificano la compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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