Correzione dell’errore materiale per omessa distrazione delle spese in favore del difensore antistatario (Cass. civ. Sez. 1 n. 1957 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di correzione degli errori materiali, anche quando promosso d’ufficio ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., consente di emendare l’ordinanza della Corte di legittimità che, nel condannare la parte soccombente alla rifusione delle spese, abbia omesso di pronunciare sulla richiesta di distrazione formulata dal difensore della parte vittoriosa ex art. 93 c.p.c.. L’omissione della statuizione di distrazione, pur in presenza di un’idonea istanza, integra un errore materiale emendabile, poiché il giudice, accogliendo la domanda di distrazione, non modifica il contenuto sostanziale della condanna ma ne individua il soggetto legittimato a riscuotere il credito, ovvero il difensore che dichiari di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari.
Il Fatto
Con istanza del 24.2.2025, il difensore di alcuni controricorrenti in un giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione segnalava che l’ordinanza di questa Corte n. 4612/2025, nel condannare la società ricorrente alla rifusione delle spese di lite, aveva omesso di disporne la distrazione in suo favore, nonostante l’apposita richiesta fosse stata formulata sia nel controricorso sia nella memoria ex art. 380-bis c.p.c.
La Presidente della Sezione, ravvisando i presupposti, disponeva la trasmissione dell’istanza alla Cancelleria per l’iscrizione a nuovo ruolo e l’apertura d’ufficio del procedimento di correzione dell’errore materiale ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c..
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto sussistenti i presupposti per la correzione dell’errore materiale segnalato, evidenziando come il difensore degli allora controricorrenti avesse espressamente richiesto la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., norma che fa riferimento agli onorari non riscossi e alle spese anticipate.
L’omessa pronuncia su tale istanza, pur in presenza di una condanna alle spese, costituisce un’erronea omissione che non incide sulla sostanza della decisione ma sulla sua attuazione. La distrazione, infatti, non altera l’esito del giudizio di legittimità ma determina unicamente il soggetto legittimato alla riscossione delle somme, che diviene il difensore antistatario in luogo della parte assistita.
La Corte ha pertanto disposto la correzione del dispositivo dell’ordinanza n. 4612/2025, aggiungendo alle parole relative alla condanna alle spese la formula «disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario», fermo restando l’importo liquidato.
Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del presente procedimento, sia per il suo carattere d’ufficio sia per la sua natura, come ricostruita dalle Sezioni Unite n. 29432/2024.
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Nota della Redazione
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