Ottemperanza al giudicato sul bonus docente e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 460 del 23.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la mancata esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario e, persistendo l’inadempimento nonostante il termine assegnato, nomina il commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva degli obblighi patrimoniali rimasti ineseguiti. La nomina può essere conferita a un dirigente della stessa amministrazione debitrice, già inserito nella struttura, senza liquidazione di alcun compenso. Qualora l’amministrazione abbia nelle more eseguito una parte del giudicato, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere limitatamente a quella parte, con accoglimento del ricorso per il residuo. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

Una docente ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al giudice del lavoro per ottenere il contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Il Tribunale di Tempio Pausania, con la sentenza n. 120 del 15 maggio 2024, ha condannato l’amministrazione a corrispondere la somma di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici oggetto di causa, oltre interessi legali e spese processuali liquidate in euro 1.000,00.

La sentenza è stata notificata e non impugnata. Con la medesima nota la ricorrente ha chiesto formalmente il pagamento di capitale, interessi e spese legali. L’amministrazione ha liquidato soltanto le spese in favore del procuratore antistatario, lasciando ineseguito il resto. La docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Sardegna, chiedendo la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 114 cod. proc. amm. quale norma di riferimento del giudizio di ottemperanza. Accerta che la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato e che è stata regolarmente notificata al Ministero, così integrando il titolo esecutivo azionabile davanti al giudice amministrativo.

Alla camera di consiglio la difesa della ricorrente ha confermato che, alla scadenza del termine assegnato, l’amministrazione non ha completato l’esecuzione. Residuano il bonus annuale e gli interessi. La difesa erariale ha dichiarato di aver sollecitato gli uffici competenti, senza però offrire indicazioni utili per una definizione bonaria della controversia.

Da qui l’accoglimento dell’istanza di nomina del commissario ad acta per l’adempimento in via sostitutiva. Il Collegio individua il commissario nel Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, e assegna il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione amministrativa della decisione.

Sul compenso il Tribunale applica un criterio di economia processuale. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcuna liquidazione in favore del commissario.

Quanto alle spese legali oggetto di condanna, già liquidate dall’amministrazione, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere. Per il residuo il ricorso è accolto, con condanna del Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario e tenuto conto della serialità della causa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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