Appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (Cons. Stato n. 7523 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo di appello la sopravvenuta dichiarazione delle parti appellanti di non avere più interesse alla decisione determina l’improcedibilità del gravame per carenza di interesse, non essendo più ravvisabile l’utilità concreta della pronuncia richiesta. Il venir meno dell’interesse alla decisione preclude l’esame nel merito dei motivi e impone la definizione del giudizio in rito. La compensazione delle spese si giustifica in ragione dell’esito meramente processuale della lite. La riunione dei ricorsi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva precede la declaratoria di improcedibilità dei gravami riuniti.
Il Fatto
Gli eredi del dante causa hanno impugnato la sentenza del TAR Campania, Sezione Seconda, che aveva respinto il ricorso per l’annullamento di un’ordinanza di demolizione di lavori edili adottata dal Capo Settore Urbanistica del Comune di Quarto. Una società ha a sua volta impugnato l’altra sentenza del medesimo TAR, relativa a una seconda ordinanza demolitoria di identico contenuto.
Le pronunce di primo grado avevano qualificato gli interventi contestati come opere di nuova costruzione realizzate in assenza di titolo edilizio, escludendo la riconducibilità a risanamento conservativo o ristrutturazione e ritenendo respinta per silenzio-rigetto la richiesta di accertamento di conformità. Gli appellanti hanno proposto cinque motivi. In pendenza del giudizio, con due distinte note, entrambe le parti appellanti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato affronta anzitutto una questione processuale: la riunione dei due ricorsi in appello. La connessione è oggettiva e parzialmente soggettiva, poiché i gravami investono sentenze distinte ma relative a ordinanze demolitorie dal contenuto omologo, adottate dal medesimo ufficio comunale.
La Corte prende atto delle note con cui le parti appellanti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Da tale dichiarazione discende il venir meno dell’interesse che legittima la pronuncia di merito: il giudizio di appello non ha più ragione di essere definito nel merito, poiché manca l’utilità concreta che l’impugnazione era diretta a conseguire.
Il Collegio dichiara pertanto improcedibili i due ricorsi riuniti, definendo il gravame in rito senza esaminare i cinque motivi articolati dagli appellanti. La declaratoria assorbe ogni altra questione, comprese quelle relative alla qualificazione degli interventi edilizi e alla congruità della sanzione demolitoria.
Quanto alle spese, la Corte dispone la compensazione integrale. La decisione trova giustificazione nell’esito meramente processuale del giudizio: la definizione in rito, non accompagnata da una soccombenza nel merito, rende inopportuna la condanna della parte soccorrente.
La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa. La pronuncia resta circoscritta alla vicenda processuale, senza statuizione alcuna sulla legittimità delle ordinanze demolitorie.
Nota della Redazione
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