Carenza di interesse sopravvenuta e compensazione delle spese in appello (Cons. Stato n. 10513 del 31.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse della parte appellante, dichiarata dalla parte stessa nel corso del giudizio di appello, determina la cessazione della materia del contendere e impone al giudice di prendere atto della circostanza senza scrutinare il merito dei motivi. In tale ipotesi la compensazione delle spese può essere disposta in considerazione della peculiarità della controversia. Il giudice amministrativo non è tenuto a pronunciarsi sui motivi di impugnazione divenuti privi di utilità per l’appellante. La declaratoria di carenza di interesse opera sul piano processuale e assorbe ogni ulteriore questione, anche in rito.

Il Fatto

L’Azienda USL n. 4 di Teramo ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di undici Assistenti Amministrativi, articolato in prova scritta, prova pratica e prova orale. Alcuni candidati hanno impugnato davanti al TAR Abruzzo l’elenco degli ammessi alla prova orale e la graduatoria predisposta all’esito della prova pratica, deducendo la violazione della regola dell’anonimato: sul foglio protocollo distribuito era richiesto di apporre le generalità prima della correzione.

Il TAR, con sentenza breve n. 514/2020, ha accolto il ricorso, ritenendo incrinata la presunzione di imparzialità della Commissione. Gli originari ricorrenti hanno proposto appello, articolando motivi di inammissibilità del ricorso di primo grado e di errata estensione del principio dell’anonimato. L’istanza cautelare è stata respinta. Nel corso del giudizio gli appellanti hanno poi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse, chiedendo la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse comunicata dagli appellanti e non coltivata nel prosieguo del giudizio. La circostanza rende superfluo l’esame dei tre motivi di appello, che restano assorbiti dalla caduta dell’interesse alla decisione.

La Corte non ricostruisce il merito della questione relativa all’anonimato nelle prove concorsuali, né si pronuncia sulla correttezza della sentenza di primo grado. L’art. 12 del d.P.R. n. 220/2001 e l’art. 14 del d.P.R. n. 487/1994, richiamati dai motivi, non formano oggetto di scrutinio, poiché la sopravvenienza processuale preclude ogni valutazione nel merito.

Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione in considerazione della peculiarità della controversia, valorizzando l’andamento complesso del giudizio e la definizione per ragioni sopravvenute anziché per accertamento del torto o della ragione di una parte. La pronuncia si esaurisce quindi in una declaratoria di carattere processuale, priva di effetti sul rapporto concorsuale oggetto del contendere.

Il dispositivo ordina l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa. La decisione conferma l’orientamento secondo cui la cessazione dell’interesse della parte appellante chiude il giudizio senza necessità di scrutinare i motivi, purché la circostanza sia accertata e coerente con le conclusioni delle parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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