L’ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro dinanzi al TAR (TAR Lombardia n. 204 del 21.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito accertato dal titolo, ma assolve soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto. L’esatta dimensione della pretesa discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme quantificate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: il capitale residuo e gli interessi vanno verificati, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, l’azione di ottemperanza è proponibile e il giudice amministrativo può dichiarare l’inottemperanza, assegnare un termine per l’esecuzione e nominare il commissario ad acta.

Il Fatto

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza indicata in epigrafe, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere al ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni dal 2019/2020 al 2021/2022, la somma di euro 500,00 annui. La sentenza è passata in giudicato, come attestato ai sensi dell’art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed è stata notificata il 23.02.2024.

L’Amministrazione non ha adempiuto. Il creditore ha quindi proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, il pagamento della somma complessiva di euro 1.500,00, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale precisa poi la natura del rimedio. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Da ciò deriva che l’entità delle somme calcolate dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: il capitale residuo e gli interessi vanno verificati, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio accerta altresì il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997: termine che le Amministrazioni statali hanno dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di condanna al pagamento di somme, prima dell’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è pertanto accolto. Il TAR dichiara l’inottemperanza e assegna all’Ente un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti gli importi versati, degli accessori di legge maturati e degli oneri di registrazione, copia e notificazione; gli interessi legali e di mora calcolati dal creditore non vincolano l’Amministrazione se non nei limiti di legge. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il dirigente indicato in motivazione, che assume le funzioni solo se investito dal creditore e provvede entro i successivi centoventi giorni, senza alcun compenso perché l’attività rientra nei compiti istituzionali.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’Amministrazione è condannata alla rifusione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli artt. 26 e 39 del c.p.a., con liquidazione che tiene conto della natura minima e stereotipata dell’attività richiesta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1283 c.c.

Tutte le 474 sentenze sull'art. 1283 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *