Lottizzazione abusiva: indizi non univoci e obbligo di contraddittorio procedimentale (C.G.A.R.S. n. 977 del 06.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La lottizzazione abusiva materiale richiede un quadro indiziario grave, preciso e concordante, idoneo a dimostrare un disegno edificatorio unitario e la sua imputabilità soggettiva a una pluralità di proprietari. La descrizione estesa dello stato dei luoghi non supplisce alla prova del carattere coordinato e consapevole della trasformazione edilizia. Il procedimento volto all’accertamento della lottizzazione non è attività vincolata, ma valutativa e complessa: esso impone la comunicazione di avvio del procedimento, affinché l’interessato possa interloquire su ciascun segmento del ragionamento amministrativo. L’omissione non è sanabile ex art. 21-octies l. n. 241/1990, poiché la partecipazione avrebbe potuto incidere sul contenuto del provvedimento finale.
Il Fatto
Gli appellati sono proprietari di manufatti edilizi realizzati senza titolo abilitativo nel territorio di un comune siciliano, all’interno di una particella catastale articolata in più subalterni. Per tali opere avevano presentato istanze di condono edilizio. L’amministrazione comunale respinse le domande con una prima nota, fondata sulla ritenuta incompatibilità di ogni ipotesi sanante con la presunta esistenza di una lottizzazione abusiva ex art. 30 d.P.R. n. 380/2001, e con una successiva nota via PEC che ribadiva l’assunto. Secondo l’ente, le risultanze della Polizia municipale dimostravano una trasformazione morfo-territoriale unitaria dell’intera area: strada carrabile interna, recinzioni, corpi di fabbrica e infrastrutture di servizio, il tutto in zona classificata come verde agricolo.
Su queste premesse il Comune adottò un’ordinanza dirigenziale che disponeva la sospensione dei lavori, il divieto di atti di disposizione e la trascrizione nei registri immobiliari, con avvertimento dell’acquisizione al patrimonio comunale e della demolizione in caso di mancata revoca. Gli interessati ricorsero al TAR Sicilia, che con sentenza breve accolse il ricorso. Il Comune ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo di appello ruota attorno alla pretesa insufficienza della motivazione del primo giudice e al travisamento del compendio istruttorio. Il Collegio lo respinge rilevando che l’appellante ripropone una propria lettura dei fatti senza individuare un errore specifico nella ratio decidendi. La sentenza impugnata muove da un corretto richiamo ai presupposti della fattispecie e individua l’approdo decisorio nell’assenza di quegli indizi gravi, precisi e concordanti richiesti per configurare la lottizzazione abusiva, soprattutto quando si tratta di imputare un disegno unitario a proprietari non legati da vincoli negoziali, temporali o funzionali.
Il Tribunale non ha ignorato recinzioni, strada interna e corpi di fabbrica: ha ritenuto che nessuno di tali elementi fosse, per sé, idoneo a tracciare una linea univoca di un progetto coordinato. La distinzione decisiva corre tra segnali di un’evoluzione spontanea e frazionata del territorio e indizi di una urbanizzazione consapevole. L’ampiezza della narrazione comunale non supplisce alla mancanza del dato essenziale: la prova del carattere univoco e soggettivamente imputabile della trasformazione.
Il secondo motivo investe la ritenuta omissione della comunicazione di avvio. Il Collegio osserva che il richiamo al protocollo n. 25282 del 2021 non dimostra che i destinatari siano stati messi in condizione di conoscere e incidere sul procedimento. La complessità dell’accertamento relativo alla lottizzazione esige, per sua natura, una preliminare apertura partecipativa, che consenta di offrire una rappresentazione alternativa del quadro territoriale (cfr. C.G.A.R.S. n. 692 del 2025). Il procedimento non è vincolato: l’amministrazione deve verificare l’esistenza della fattispecie, con valutazione dell’elemento soggettivo, della convergenza dei comportamenti e della sequenza temporale degli interventi.
La portata degli atti adottati — sospensione, trascrizione, prospettiva di acquisizione e demolizione — esigeva un livello di partecipazione del tutto diverso da quello emergente dai frammenti documentali richiamati. Il primo giudice ha correttamente escluso l’invocabilità dell’art. 21-octies l. n. 241/1990, perché la partecipazione avrebbe potuto incidere sul contenuto del provvedimento. Il Collegio richiama altresì l’art. 12 l.r. Sicilia n. 7/2019, che annovera tra i diritti dei partecipanti l’audizione personale con obbligo di valutarne i risultati. L’appello è respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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