Notifica al coniuge del defunto non estende il termine agli eredi (Cons. Stato n. 3292 del 28.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La notificazione di un provvedimento amministrativo di diniego di condono edilizio effettuata al coniuge del destinatario defunto, in qualità di vedovo e obbligato alla rimozione dell’abuso ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, non integra la notificazione collettiva e impersonale agli eredi prevista dall’art. 330, secondo comma, cod. proc. civ.. Tale disposizione ha carattere eccezionale e resta circoscritta alle impugnazioni civili, presupponendo l’indicazione di un recapito nel giudizio definito dalla sentenza impugnata e la successiva morte della parte che vi ha provveduto. Nei confronti dell’erede non raggiunto dalla notifica personale il termine per impugnare non decorre dalla notifica al coniuge, ma dalla conoscenza effettiva del provvedimento. La declaratoria di irricevibilità fondata su un duplice errore di fatto e di diritto integra i presupposti della nullità della sentenza ex art. 105, primo comma, cod. proc. amm., con annullamento e rinvio al giudice di primo grado.

Il Fatto

Nel 1995 il titolare di un terreno in Castellammare di Stabia presentava istanza di condono edilizio per un piccolo fabbricato unifamiliare costruito senza titolo. L’amministrazione comunale respingeva la domanda nel 2018, con provvedimento che recava anche l’ingiunzione a demolire, motivato sul richiamo al preavviso di rigetto e alla mancata produzione della documentazione integrativa richiesta dalla commissione per il paesaggio nel 2005.

L’istante era nel frattempo deceduto. Il diniego veniva notificato al coniuge superstite e non alla figlia, erede e comproprietaria del fabbricato. Quest’ultima impugnava davanti al TAR Campania, deducendo di avere conosciuto l’atto solo con l’accesso agli atti del dicembre 2018, e instava per la sospensione in ragione di una querela di falso sulla relata. Il TAR dichiarava il ricorso irricevibile, ritenendo la notifica al coniuge validamente eseguita ai sensi dell’art. 330, secondo comma, cod. proc. civ. nell’ultimo domicilio del defunto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’appello su entrambi i profili dedotti. Sul piano del fatto, la relata dimostra che la notifica è stata eseguita al solo coniuge, nella qualità di vedovo, e non collettivamente agli eredi. Nessuna notificazione risulta effettuata all’appellante, erede al pari della madre, secondo un’allegazione rimasta incontestata.

Ne consegue che non è corretto estendere all’appellante gli effetti di quella notifica né farne decorrere il termine per impugnare. L’obbligo di rimuovere l’abuso posto dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 in capo al coniuge non giustifica l’estensione della notificazione ad altri soggetti.

Sul piano del diritto, la Corte ribadisce la natura eccezionale della notificazione nelle forme dell’art. 330, secondo comma, cod. proc. civ.. La norma presuppone l’indicazione di un recapito nel giudizio definito con la sentenza impugnata e la successiva morte della parte che lo ha indicato; consente la notificazione collettiva e impersonale agli eredi nel domicilio eletto o presso il procuratore costituito. La ratio è coerente con il termine breve di impugnazione della sentenza e con l’esigenza di esonerare la controparte dalla ricerca degli eredi.

L’ultrattività del domicilio eletto opera dunque entro gli stretti fini della disposizione. La giurisprudenza di legittimità è univoca nell’escludere l’uso di tale modalità fuori dai casi previsti, come ribadito da Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 19092 del 2021.

Il duplice errore che sorregge la declaratoria di irricevibilità integra i presupposti della nullità della sentenza ex art. 105, primo comma, cod. proc. amm., secondo i principi dell’Adunanza plenaria. In mancanza di contestazioni, il termine decorre dall’accesso al provvedimento del 14 dicembre 2018, rispetto al quale la notifica del ricorso dell’11 febbraio 2019 è tempestiva. L’appello è accolto, la sentenza annullata con rinvio al giudice di primo grado e le spese del doppio grado compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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