Revoca parità scolastica e sopravvenuta rinuncia: improcedibilità per difetto di interesse (TAR Campania n. 4210 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta rinuncia allo status di scuola paritaria, con decorrenza dall’anno scolastico successivo, e il conseguente provvedimento che ne prende atto, recando il riconoscimento implicito del regime di parità per l’anno in corso, determinano il superamento dell’oggetto del contendere. Il ricorso avverso la revoca della parità scolastica diviene pertanto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 100 c.p.c., non essendo configurabile una cessazione parziale della materia del contendere limitata al solo anno scolastico in corso. La verifica dell’interesse alla decisione va condotta al momento della pronuncia, con riguardo all’utilità concreta che il ricorrente può trarre dall’accoglimento.

Il Fatto

L’istituto ricorrente impugnava, con ricorso notificato e depositato il 16 settembre 2024, il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con cui era stata disposta la revoca del riconoscimento dello status di scuola paritaria per l’anno scolastico 2024/2025, unitamente agli atti presupposti, tra cui il preavviso di revoca e la relazione ispettiva con esito negativo.

Il Tribunale, in sede cautelare, non accordava la tutela con ordinanza n. 1999 del 14 ottobre 2024. Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 4286 del 13 novembre 2024, riformava la decisione e invitava l’Amministrazione a rivalutare l’attuale organizzazione dell’istituto, precisando che l’eventuale conferma della revoca avrebbe potuto avere effetto solo dall’inizio dell’anno scolastico successivo. Nel corso del giudizio l’istituto comunicava la cessazione del proprio funzionamento dal 31 agosto 2025 e l’USR Campania adottava un decreto che prendeva atto della rinuncia allo status giuridico di scuola paritaria con decorrenza dall’1 settembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il provvedimento sopravvenuto dell’USR, adottato ai sensi dell’art. 5, comma 10, lett. a), del d.m. n. 83/2008, dà atto della cessazione della parità scolastica dall’anno scolastico 2025/2026. Esso richiama espressamente l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 4286 del 13 novembre 2024 e reca, secondo il Tribunale, anche l’implicito riconoscimento del regime di parità per tutta la durata dell’anno scolastico 2024/2025 e sino alla sua conclusione.

Da tale assetto il TAR fa derivare il superamento, per rinnovate valutazioni in fatto e in diritto, dell’odierno oggetto del contendere. Il ricorso non risulta più sorretto da un interesse concreto e attuale, con conseguente declaratoria di improcedibilità per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c.

Il Collegio esclude espressamente la possibilità di dichiarare la cessazione della materia del contendere limitatamente all’anno scolastico 2024/2025. Il rilievo contenuto nell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, osserva il Tribunale, è idoneo a comportare una sostanziale sanatoria dell’attività didattica svolta in quell’anno in regime di parità, senza soluzione di continuità. Esso non è tuttavia di portata tale da travolgere il provvedimento di revoca impugnato, che, per quanto rilevato nella ordinanza n. 1999 del 14 ottobre 2024, resisterebbe alle doglianze del ricorrente.

Il Tribunale perviene così alla declaratoria di improcedibilità, compensando integralmente le spese di lite in ragione dell’estrema peculiarità della vicenda e disponendo l’irripetibilità del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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