Inammissibile l’appello non notificato per decadenza dai termini perentori (Corte dei Conti Sez. III App. n. 181 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’appello al giudice contabile è inammissibile quando non sia fornita la prova dell’avvenuta notifica dell’atto di impugnazione, da effettuarsi a pena di decadenza entro i termini perentori di legge. Ai sensi dell’art. 178, comma 4, cod. giust. cont., in mancanza di notifica della sentenza di primo grado, l’appello va proposto entro un anno dalla pubblicazione della sentenza medesima. Il successivo art. 180 cod. giust. cont. impone il deposito dell’atto notificato, unitamente alla prova delle eseguite notificazioni, entro trenta giorni dall’ultima notificazione, prevedendo espressamente l’inammissibilità in assenza di tale prova. I termini stabiliti per la proposizione dei gravami sono perentori, le decadenze operano di diritto e vanno pronunciate d’ufficio, non potendo essere abbreviate o prorogate nemmeno per accordo tra le parti. La mancata notifica dell’appello preclude irrimediabilmente la valida instaurazione del rapporto processuale e non è sanabile né dalla tardiva notificazione intervenuta a termine scaduto, né dalla costituzione in giudizio dell’appellato.
Il Fatto
Il de cuius, in congedo per fine ferma, era titolare di trattamento pensionistico privilegiato tabellare di seconda categoria, Tab. A, per infermità broncopatica dipendente da causa di servizio. Con successivo decreto gli veniva riconosciuto il trattamento di prima categoria, Tab. A, a decorrere dall’01/10/2019, per constatato aggravamento.
Il pensionato impugnava tale decreto innanzi alla Sezione giurisdizionale regionale per la Basilicata, che rigettava il ricorso con sentenza n. 11/2022. Proposto appello dal figlio, la questione approdava alla Sezione Terza Centrale d’Appello. In sede di gravame il Collegio invitava il patrono a depositare la prova della tempestiva notifica dell’appello, non presente in atti.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti dichiara l’appello inammissibile, incentrando la decisione su una questione preliminare di rito. Il percorso argomentativo muove dalla sequenza procedimentale che l’appellante avrebbe dovuto osservare: prima la notificazione del gravame nel termine perentorio, poi il deposito con la prova delle eseguite notifiche.
Il Collegio richiama il combinato disposto degli artt. 178 e 180 cod. giust. cont. Nel caso concreto la sentenza di primo grado, pubblicata il 21 giugno 2022, non era stata notificata; pertanto l’appello andava proposto entro un anno dalla pubblicazione. L’atto d’appello risulta depositato il 23 gennaio 2023, ma senza alcuna prova dell’intervenuta notifica al Ministero della Difesa.
La Corte sottolinea che alle udienze del 9 ottobre 2024 e del 19 novembre 2025 il Collegio ha espressamente invitato il patrono a depositare la prova della notifica, senza esito. La notificazione intervenuta solo il 28 ottobre 2024 non può sanare la mancanza, essendo ormai ampiamente spirato il termine perentorio annuale.
Il Collegio ribadisce che i termini di impugnazione sono perentori e inderogabili (art. 43 cod. giust. cont.) e che il giudice non ha il potere di rimettere in termini l’appellante. La mancata notifica integra una ipotesi di nullità-inesistenza, non suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione dell’appellato, avvenuta il 31 ottobre 2025. Richiama in termini le precedenti pronunce della stessa Sezione n. 518/2023 e n. 266/2022.
In conclusione l’appello è dichiarato inammissibile; l’ordinanza pronunciata all’udienza del 9 ottobre 2024 è revocata. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont., mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia per la gratuità disposta dall’art. 10 della legge n. 533/1973 per le cause previdenziali.
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Nota della Redazione
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