Malattia da causa di servizio non computabile nella decurtazione stipendiale (TAR Sicilia n. 2057 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le assenze per malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio non concorrono al computo dei giorni rilevanti ai fini della decurtazione della retribuzione prevista dall’art. 15, comma 6, del d.P.R. 7.05.2008. Il comma 1 della stessa disposizione limita la sommatoria triennale alle assenze avvenute allo “stesso titolo”, cioè per malattia e infortunio non dipendenti da causa di servizio; il successivo art. 16 riserva a tali eventi una disciplina separata, con diritto all’intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto. Una lettura cumulativa delle due fattispecie svuoterebbe la tutela economica apprestata dalla norma speciale. Il principio è coerente con l’art. 68 del d.P.R. n. 3 del 1957, che mantiene integrali gli assegni durante l’aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio.

Il Fatto

Il ricorrente, dipendente del Ministero dell’Interno in servizio presso un Comando provinciale dei vigili del fuoco, ha impugnato i decreti con i quali l’Amministrazione ha disposto la decurtazione della retribuzione nella misura del 10% e poi del 50%. I provvedimenti computavano complessivamente 460 giorni di assenza, sommando i periodi di malattia fruiti nel triennio precedente e quelli successivi, senza distinguere in base alla causa dell’evento morboso.

Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 15 e 16 del d.P.R. 7.05.2008 e dell’art. 68 del d.P.R. n. 3 del 1957, lamentando che i periodi di malattia dipendente da causa di servizio fossero stati computati come malattia comune ai fini della riduzione stipendiale. Ha chiesto l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto alla retribuzione integrale. Il Collegio ha dapprima accolto l’istanza cautelare, ordinando all’Amministrazione una relazione istruttoria sui fatti di causa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio individua la questione nella corretta delimitazione dell’ambito applicativo dell’art. 15, comma 6, del d.P.R. 7.05.2008. La norma prevede la riduzione progressiva del trattamento economico in caso di assenza per malattia, ma il comma 1 circoscrive la sommatoria dei periodi maturati nel triennio precedente alle assenze verificatesi allo “stesso titolo”, cioè per malattia e infortunio non dipendenti da causa di servizio.

La difesa erariale sosteneva l’opposta tesi sulla base della nota ministeriale prot. n. 11457 del 27.02.2018, secondo cui le assenze per causa di servizio, pur non incidendo economicamente, sono incluse nel cumulo del periodo di comporto. Il TAR ritiene però che il d.P.R. 7.05.2008, all’art. 16, detti una disciplina separata per le assenze riconducibili a causa di servizio, riconoscendo l’intera retribuzione per tutto il periodo di conservazione del posto.

Il percorso argomentativo si fonda su un argomento letterale e su uno sistematico. Sul piano letterale, il richiamo allo “stesso titolo” impedisce di ricomprendere nel computo le assenze verificatesi a titolo diverso, quali sono quelle correlate a malattia dipendente da causa di servizio. Sul piano sistematico, una lettura cumulativa produrrebbe l’effetto di anticipare la decurtazione del 10% al primo giorno di malattia generica successivo ai nove mesi fruiti per causa di servizio, frustrando la ratio di tutela economica della norma speciale e rendendo priva di rilievo pratico la disciplina dell’art. 16.

Il Collegio richiama, a conforto, due precedenti conformi: T.A.R. Liguria, I, 24.04.2023, n. 457 e T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 9.10.2013, n. 2260, quest’ultima in tema di art. 68 del T.U. n. 3/1957. Su queste basi il ricorso è accolto: dal computo dei 460 giorni vanno esclusi i 182 giorni di assenza dovuti a causa di servizio, sicché i giorni di malattia generica scendono a 278. Il TAR rileva inoltre che l’Amministrazione ha erroneamente qualificato otto giorni come malattia comune, benché correlati alla patologia riconosciuta come dipendente da causa di servizio.

Ne deriva l’annullamento dei provvedimenti impugnati e l’accertamento del diritto del ricorrente all’intera retribuzione per il periodo richiesto, rientrando lo stesso nei primi nove mesi di assenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 1.500,00, oltre oneri accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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