Varianti essenziali al permesso di costruire e insufficienza del solaio-soppalco (TAR Sicilia n. 2058 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le varianti in corso d’opera che incrementino la superficie utile calpestabile mediante un solaio intermedio in cemento armato non integrano gli interventi minori eseguibili senza permesso di costruire, perché realizzano spazi autonomi fruibili alle persone. Esse costituiscono varianti essenziali ai sensi dell’art. 12 della L.R. Sicilia n. 16/2016 e richiedono il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, non essendo regolarizzabili con SCIA. Restano fuori dal perimetro delle tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001, perché eccedono il limite del 2 per cento delle misure del titolo. Il potere inibitorio conseguente alla SCIA ha natura vincolata: non è preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, trattandosi di dichiarazione privata e non di istanza di parte.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un terreno in zona agricola, ottiene dal Comune un permesso di costruire per un deposito agricolo di 44,88 mq, con altezza di 5,20 metri alla gronda e 7,05 al colmo. Iniziati i lavori, ritiene insufficienti le superfici interne e realizza un solaio intermedio di circa 30 mq, una scala di accesso, un ballatoio su due prospetti e nuove bucature.

Denuncia le opere con SCIA in sanatoria ex art. 37 del d.P.R. n. 380/2001. Il Comune, sulla base di una relazione istruttoria, la ritiene non appropriata e adotta l’ordinanza di demolizione. Il ricorrente impugna entrambi gli atti davanti al TAR Sicilia, che in sede cautelare sospende i soli effetti dell’ordinanza demolitoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta congiuntamente i motivi sul rigetto della SCIA. La questione centrale è la qualificazione delle opere: varianti minori riconducibili all’art. 10 della L.R. n. 16/2016, oppure varianti essenziali soggette a permesso in sanatoria. Il criterio discriminante è enunciato con chiarezza: il solaio resta intervento minore solo se non incrementa la superficie dell’immobile, cioè se consiste in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza modesta e non fruibile.

Nel caso concreto il solaio presenta dimensioni pari al piano terra, è posto a circa 2,65 metri dal pavimento, genera un piano primo con altezza di 3,60 metri al colmo e 2,50 al perimetro, ed è accompagnato da un servizio igienico e da bucature non autorizzate. Il Collegio richiama sul punto Cons. St., Sez. VI, n. 1002 del 2022 e Cons. St., Sez. VII, n. 238 del 2023, concludendo per l’incremento significativo della superficie calpestabile.

Il richiamo all’art. 74 del Regolamento edilizio comunale non giova al ricorrente: in zona “E” sono ammessi solo edifici pertinenti alla conduzione del fondo, e le opere realizzate non rientrano in tale categoria. Il limite di densità è superabile unicamente dagli edifici al servizio dell’agricoltura, qualità che il solaio non possiede. Il ballatoio, sostituendo la mantovana con tegolato, modifica la sagoma e conferma il giudizio.

Quanto all’art. 12 della L.R. n. 16/2016, la norma include tra le varianti essenziali l’aumento della superficie utile calpestabile superiore al 10 per cento e vieta l’incremento del numero dei piani, evenienza verificatasi. La censura procedimentale è respinta: il preavviso di rigetto non è dovuto, data la natura della SCIA (richiamati Cons. Stato, Sez. VI, n. 5890 del 2020 e TAR Napoli, Sez. IV, n. 69 del 2023).

La motivazione per relationem è ritenuta adeguata, perché l’atto richiama la relazione istruttoria che esplicita le ragioni della qualificazione. Cadono quindi l’illegittimità derivata dell’ordinanza, la censura sulle tolleranze del 2 per cento e quella sull’edilizia libera. La sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria resta riservata alla fase esecutiva. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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