Malfunzionamento della piattaforma di gara e rischio a carico della stazione appaltante (Cons. Stato n. 2722 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con il quale la stazione appaltante nega la partecipazione alla gara, pur formalmente unico, si scompone in distinti provvedimenti per ciascun lotto, con la conseguenza che la competenza territoriale si radica, ai sensi dell’art. 13, primo comma, cod. proc. amm., nel tribunale nella cui circoscrizione gli effetti diretti dell’atto si producono. Nel giudizio impugnatorio degli atti di evidenza pubblica rileva il luogo di esplicazione dell’attività conseguente all’aggiudicazione, non la sede della stazione appaltante. Quanto al merito, ove non sia possibile accertare con certezza se il tardivo invio dell’offerta dipenda da errore dell’operatore o da vizio del sistema informatico, il pregiudizio ricade sull’ente che ha bandito, organizzato e gestito la gara. Non è configurabile negligenza dell’operatore che si sia attivato con congruo anticipo e abbia seguito le istruzioni della piattaforma, tanto più quando la stazione appaltante non indichi la specifica regola tecnica asseritamente violata.
Il Fatto
Una società cooperativa partecipava alla procedura indetta dalla Regione Lazio per l’affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti, relativamente al lotto 3, riferito agli immobili ubicati nel territorio umbro. La concorrente caricava la documentazione sulla piattaforma entro il termine di scadenza, fissato alle ore 16.00 del 29 ottobre 2025, ma riceveva la conferma di avvenuto caricamento delle buste firmate solo alle 16:01:16, quando l’invio non era più possibile.
La stazione appaltante non ammetteva la presentazione tardiva dell’offerta. La società impugnava il provvedimento, unitamente alle clausole del disciplinare, davanti al TAR Umbria, che accoglieva il ricorso. La Regione Lazio proponeva appello, censurando il rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale e l’erronea ricostruzione delle cause del ritardo.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è infondato. Il Collegio osserva che il diniego di partecipazione, sebbene formalmente unitario, corrisponde sostanzialmente a tre distinti provvedimenti, relativi ad altrettanti lotti. Gli effetti dell’atto impugnato sono circoscritti all’Umbria, poiché il lotto 3 concerne unicamente immobili ivi ubicati. Ne deriva la competenza inderogabile del TAR Umbria, senza che possa operare la deroga convenzionale prevista dal disciplinare.
La Corte richiama l’orientamento consolidato secondo cui, per individuare il giudice competente sugli atti di evidenza pubblica, rileva il luogo di produzione degli effetti diretti dell’atto finale, indipendentemente dalla sede della stazione appaltante e dal luogo delle operazioni di gara (Cons. Stato, Sez. IV, n. 2828 del 2015; Cons. Stato, Sez. VI, n. 4105 del 2012). Esclude poi la litispendenza: la clausola che consente l’aggiudicazione di un solo lotto determina un collegamento tra i provvedimenti, non ne elimina l’autonomia, con la conseguenza che le cause sono connesse per titolo e oggetto, evenienza che non incide sui criteri di competenza.
Anche il secondo motivo è respinto, con integrazione della motivazione in punto di fatto. Dai documenti prodotti emerge che il 29 ottobre 2025 si verificarono disservizi su Microsoft Azure, infrastruttura cloud sulla quale è ospitata la piattaforma di gara: elemento che consente di escludere che il rallentamento dipendesse da cause imputabili all’operatore.
Sul preteso errore di formato, la Regione non ha indicato né il formato di firma richiesto, né la regola del disciplinare o del manuale asseritamente violata. Le istruzioni non contengono prescrizioni analitiche sulla sigillatura delle buste, e l’operatore aveva generato e firmato correttamente i pdf senza segnalazioni di anomalia. Non è dunque configurabile alcuna violazione del principio di autoresponsabilità: la concorrente si era attivata con anticipo di quasi due ore, seguendo diligentemente le istruzioni.
Il Collegio applica gli artt. 1.1 e 13 del disciplinare, riconducibili all’art. 25 del d.lgs. n. 36 del 2023, coordinando la clausola sul rischio del concorrente con quella sul malfunzionamento della piattaforma. Se resta impossibile stabilire se l’errore sia del trasmittente o del sistema, il pregiudizio ricade sull’ente che ha organizzato la gara (Cons. Stato, Sez. III, n. 86 del 2020). L’appello è rigettato, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.