Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Toscana n. 405 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’idoneità del titolo esecutivo formato dal giudice ordinario e la sua attitudine a fondare l’obbligo di conformazione dell’amministrazione. Il ricorso è ammissibile quando la sentenza ottemperanda sia munita di attestazione di conformità, sia stata notificata all’amministrazione e sia passata in giudicato. Integra gli estremi dell’ottemperanza la inutile decorrenza del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997. Il thema decidendum dell’ottemperanza è delimitato dal solo dispositivo ottemperando: restano estranei gli interessi, la rivalutazione monetaria e la condanna alle spese ivi eventualmente disposti, non costituendo oggetto del giudicato azionato.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto a ottenere la Carta elettronica del docente di cui alla l. n. 107/2015 per quattro anni scolastici, per l’importo di 500 euro annui, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione.

Non avendo l’amministrazione dato esecuzione al giudicato, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Toscana, chiedendo la conformazione dell’amministrazione al decisum, la condanna al pagamento di interessi e rivalutazione, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità del ricorso. La sentenza ottemperanda risultava munita di attestazione di conformità ai sensi dell’art. 475 c.p.c., era stata notificata al Ministero presso la sede reale il 25 giugno 2024 ed era passata in giudicato come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Livorno del 24 gennaio 2025.

Risultava inoltre decorso inutilmente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella l. n. 30/1997. Tale presupposto ha fondato la condizione di ammissibilità del rimedio.

Nel merito, il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, ordinando al Ministero di conformarsi integralmente al giudicato, ove non vi abbia già provveduto, con il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte se anteriore.

Il Collegio ha invece escluso dalla pronuncia la richiesta di interessi e rivalutazione monetaria, nonché la condanna alle spese di lite disposta dal giudice del lavoro, in quanto estranee al dispositivo ottemperando e perciò non oggetto della domanda di ottemperanza. Il thema decidendum è stato così delimitato al solo contenuto del giudicato azionato.

Per il caso di persistente inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni. Le spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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