Autocertificazione dei 24 CFU e acquisizione d’ufficio nella selezione per il sostegno (TAR Liguria n. 208 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il certificato attestante il conseguimento dei 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche previsto dal D.M. 616/2017 ha valenza ricognitiva e non costitutiva: esso può essere sostituito da una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 d.P.R. n. 445/2000, sempre che il bando ammetta l’autocertificazione dei requisiti. L’art. 5 del d.lgs. n. 59/2017, nel testo ratione temporis applicabile, richiede il possesso della laurea magistrale ma non impone la certificazione dei crediti formativi. Quando il candidato ha conseguito la laurea presso lo stesso Ateneo che indice la selezione, l’amministrazione è tenuta ad acquisire d’ufficio la certificazione ai sensi dell’art. 18, comma 3, legge n. 241/1990, non potendo pretendere dal privato la produzione di un documento che essa stessa è in grado di reperire. Ne deriva l’illegittimità del bando e del provvedimento di esclusione fondati unicamente sulla mancata allegazione del certificato.

Il Fatto

L’Università degli Studi di Genova, con decreto/bando n. 2741 del 12.6.2023, indice una selezione per l’ammissione al corso di specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Il bando richiede, all’art. 2, la certificazione ai sensi del D.M. 616/2017 dei 24 CFU, ma all’art. 3 consente di allegare un’autocertificazione con l’elenco degli esami sostenuti, dei CFU e dei settori scientifico-disciplinari.

La ricorrente, laureata in Scienze Pedagogiche presso lo stesso Ateneo, presenta domanda per la scuola secondaria di primo grado allegando due autocertificazioni attestanti il possesso della laurea magistrale e dei 24 CFU. Ammessa alla selezione e superata la prova preselettiva, viene poi esclusa con provvedimento motivato non già per difetto dei requisiti, ma per la sola mancata acquisizione della certificazione presso l’Ateneo. Propone quindi ricorso, chiedendo l’annullamento dell’esclusione e del bando nella parte in cui impone la certificazione, nonché la disapplicazione del D.M. nella parte in cui esclude la dichiarazione sostitutiva. In forza della tutela cautelare supera tutte le prove e risulta tra i vincitori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio riunisce i quattro motivi, tutti incentrati sulla stessa questione: se il partecipante debba allegare una certificazione rilasciata dall’Università sui CFU conseguiti o se sia ammissibile l’autocertificazione. Richiama anzitutto il quadro normativo: l’art. 5 del d.lgs. n. 59/2017, nel testo applicabile ratione temporis, richiede il possesso della laurea magistrale coerente con le classi di concorso e l’abilitazione specifica, ma non contiene più alcun riferimento alla certificazione dei titoli e dei CFU né al decreto attuativo.

L’Università, osserva il Tribunale, non ha mai contestato la sussistenza dei requisiti partecipativi in capo alla ricorrente, limitandosi a rilevare la mancata presentazione del certificato. Su questo terreno si innesta il percorso argomentativo, costruito su tre principi.

In primo luogo, poiché il bando ammette l’autocertificazione dei requisiti, operano le regole generali: il certificato comprovante i 24 CFU può essere sostituito dalla dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 d.P.R. n. 445/2000 (Cons. Stato, sez. VII, n. 5437 del 2023). In secondo luogo, il certificato previsto dal D.M. 616/2017 ha valenza ricognitiva e non costitutiva, sicché non sussistono impedimenti logici o normativi alla sua autocertificabilità. In terzo luogo, quando il candidato si è laureato presso lo stesso Ateneo che indice la selezione, questo è obbligato ad acquisire d’ufficio la certificazione in forza dell’art. 18, comma 3, legge n. 241/1990, a pena di responsabilità amministrativa del funzionario che costringa l’interessato a una produzione documentale non dovuta (richiamati anche TAR Sicilia-Palermo n. 1125 del 2017 e TAR Campania-Salerno n. 713 del 2023).

Applicando tali principi, l’Ateneo avrebbe dovuto ritenere sufficiente l’autocertificazione o, al più, attivarsi per l’acquisizione d’ufficio. Ne consegue l’illegittimità sia del bando, nella parte in cui all’art. 2 ha richiesto quale requisito di ammissione la certificazione ai sensi del D.M. 616/2017, sia del provvedimento di esclusione, adottato unicamente sul presupposto della mancata acquisizione del certificato. Il ricorso è quindi accolto nei limiti dell’annullamento di entrambi gli atti, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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