L’erede del lavoratore non agisce contro l’assicuratore del datore di lavoro (Arbitro Assicurativo n. 1073 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di assicurazione della responsabilità civile, il terzo danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, perché resta estraneo al rapporto tra danneggiante e assicuratore. Tale regola vale anche per l’erede del dipendente infortunato rispetto alla polizza multirischi R.C.T./R.C.O. stipulata dal datore di lavoro, con la quale l’impresa si obbliga soltanto a tenere indenne l’assicurato. La facoltà di pagamento diretto al terzo ex art. 1917, comma 2, cod. civ. è mera modalità di adempimento dell’indennità dovuta all’assicurato e non attribuisce al terzo un diritto autonomo. La nozione di clientela che “ha comunque titolo a ricevere prestazioni assicurative” ricomprende assicurato, terzo beneficiario e vincolatario, non il danneggiato privo di azione diretta. Il ricorso proposto dall’erede del lavoratore nei confronti dell’assicuratore del datore di lavoro è pertanto inammissibile per difetto di legittimazione attiva.

Il Fatto

Il ricorrente agisce come erede di un lavoratore deceduto il 9 febbraio 2025 a seguito di un infortunio sul lavoro verificatosi durante la sistemazione di un box nei locali aziendali. Il datore di lavoro aveva stipulato una polizza multirischi per gli infortuni dei prestatori di lavoro, comprensiva delle garanzie R.C.T. e R.C.O.

L’impresa nega la copertura sostenendo che l’attività in corso al momento dell’evento, consistente in lavori di cartongesso, esorbiti dalle mansioni di autoriparatore coperte dal contratto. Il ricorrente lamenta che il diniego non indichi le clausole poste a fondamento dell’esclusione e richiama gli artt. 3 e 12 delle condizioni di assicurazione, che estenderebbero la garanzia alle attività accessorie e di manutenzione dei locali. L’impresa eccepisce in via pregiudiziale il difetto di legittimazione attiva, oltre ad altre inammissibilità formali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione pregiudiziale, osservando che l’esito assorbe ogni altro motivo. L’impresa convenuta deduce che il ricorrente non riveste la qualità di cliente ai sensi dell’art. 3, comma 1, del Decreto ministeriale n. 215 del 2024, non essendo titolare di un’azione diretta verso l’assicuratore del datore di lavoro. Il ricorrente replica che la definizione di clientela include chi “ha comunque titolo a ricevere prestazioni assicurative” e richiama l’art. 1917, comma 2, cod. civ.

Il Collegio richiama il costante orientamento di legittimità secondo cui il danneggiato non può agire direttamente contro l’assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi tassativi previsti dalla legge, restando estraneo al rapporto assicurativo (Cass. civ., sez. III, n. 5259 del 2021). Il pagamento diretto al terzo ex art. 1917, comma 2, cod. civ. non muta i soggetti del rapporto, che restano assicuratore e assicurato (Cass. civ., sez. III, n. 26019 del 2011). Nello stesso senso si è espressa la giurisprudenza di merito, secondo cui l’obbligazione indennitaria dell’assicuratore è autonoma rispetto a quella risarcitoria dell’assicurato.

L’azione diretta è ammessa solo in ipotesi eccezionali e tipiche, quali la responsabilità civile da circolazione di veicoli e natanti ex art. 144 cod. ass. e l’esercizio dell’attività venatoria. Al di fuori di tali casi vige il principio dell’art. 1917, comma 1, cod. civ., per cui l’assicuratore tiene indenne l’assicurato di quanto questi debba pagare al terzo.

Il Collegio esamina poi la nozione di clientela. La formula “chi ha comunque titolo a ricevere prestazioni assicurative” ricomprende l’assicurato titolare dell’interesse ex art. 1891 cod. civ., il terzo beneficiario ex art. 1920 cod. civ. e il vincolatario, ma non il danneggiato privo di azione diretta. Nella specie la polizza multirischi R.C.T./R.C.O. obbliga l’impresa esclusivamente a tenere indenne il datore di lavoro, senza alcun riferimento normativo o contrattuale che attribuisca al terzo l’azione diretta.

L’eccezione è dunque fondata e il ricorso viene dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni ulteriore profilo, comprese le questioni sul merito della copertura e sull’interpretazione delle clausole contrattuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1920 c.c.

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