Furto in abitazione senza effrazione esterna e copertura della polizza multirischi (Arbitro Assicurativo n. 571 del 24.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’interpretazione del contratto di assicurazione segue gli artt. 1362 e ss. cod. civ. e, in particolare, l’art. 1363 cod. civ., che impone di interpretare le clausole le une per mezzo delle altre attribuendo a ciascuna il senso risultante dal complesso dell’atto. La clausola che prevede lo scoperto del 20% per il furto commesso con scasso o rottura di mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli descritti non estende la copertura ai furti commessi mediante forzatura di chiusure interne. Il riferimento ai mezzi di chiusura delle aperture esterne e alla sola rottura del vetro non antisfondamento conferma che l’intera architettura della garanzia ruota attorno alla protezione perimetrale dell’abitazione. Il sinistro avvenuto per l’apertura lasciata incustodita dal contraente resta quindi fuori dalle coperture di polizza.

Il Fatto

Il ricorrente subisce un furto nella propria abitazione e, dopo aver sporto denuncia, chiede all’impresa l’indennizzo in forza di una polizza casa multirischi comprensiva della garanzia furto in abitazione. Dalla denuncia emerge che i ladri si sono introdotti da una porta-finestra lasciata aperta dal ricorrente, con la serranda parzialmente abbassata per consentire al cane di uscire e rientrare, sollevando la tapparella e forzando poi una porta interna.

L’impresa nega la copertura, sul rilievo che le condizioni generali subordinano l’indennizzo al furto con scasso o rottura dei mezzi di chiusura e protezione delle aperture esterne. Il ricorrente invoca invece la clausola che prevede l’indennizzo, con scoperto del 20%, quando il furto avvenga con scasso o rottura di mezzi di chiusura diversi da quelli descritti o con la sola rottura del vetro non antisfondamento, sostenendo che la forzatura della porta interna basterebbe a ricondurre il sinistro in copertura.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove da un dato pacifico: le parti concordano sulle modalità del furto e sull’assenza di effrazioni delle aperture esterne dell’abitazione. La controversia si concentra perciò sull’interpretazione delle clausole e, in particolare, sulla portata dell’art. 3.1. delle CGA, che disciplina lo scoperto del 20% per i furti con scasso o rottura di mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli descritti.

Il percorso argomentativo parte dall’art. 1.1. delle CGA, che include in copertura i furti con scasso o rottura dei mezzi di chiusura e protezione delle aperture esterne, elencando i serramenti e i vetri antisfondamento chiusi con serrature o congegni manovrabili solo dall’interno. La stessa clausola precisa che, in presenza di mezzi di chiusura non conformi, trovano applicazione i limiti alla copertura. Secondo il Collegio quel richiamo rinvia necessariamente proprio ai limiti fissati dall’art. 3 delle CGA, rubricato “Quali sono i limiti delle coperture”.

Su questa base il Collegio esclude la lettura proposta dal ricorrente. L’art. 3.1. delle CGA richiama i mezzi di chiusura “diversi da quelli descritti” e, nel medesimo contesto, l’ipotesi della rottura del vetro non antisfondamento: poiché i vetri antisfondamento sono presidio tipicamente usato per le aperture esterne, la disposizione va riferita a furti che avvengono comunque attraverso il perimetro esterno dell’immobile.

A conferma militano le ulteriori previsioni delle CGA, che estendono la copertura al furto senza scasso solo in ipotesi specifiche: attraverso aperture situate in linea verticale ad almeno quattro metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili dall’esterno, oppure in qualsiasi altro modo purché nei locali sia presente l’assicurato o una persona di età superiore a quattordici anni. Nessuna di tali ipotesi ricorre nel caso esaminato.

Il Collegio precisa infine che l’art. 3 delle CGA non introduce nuove coperture, ma circoscrive l’ampiezza di quelle stabilite dall’art. 1.1. Il sinistro, per come denunciato, non è quindi riconducibile alla garanzia, con conseguente rigetto del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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