Omessa pronuncia sull’attenuante lieve entità per mancata motivazione (Cass. pen. Sez. 2 n. 13574 del 14.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata motivazione sulla richiesta di applicazione dell’attenuante del fatto di lieve entità della rapina, formulata in memoria conclusionale, non può essere interpretata come implicito rigetto, né essere superata con decisione del giudice di legittimità, poiché si risolverebbe in una sostituzione del proprio ragionamento a quello del giudice di merito che non ha mai scrutinato la questione. La questione è tempestiva se dedotta nella prima occasione utile successiva alla scadenza del termine per l’impugnazione, anche se solo con memoria, qualora la norma sopravvenuta che la fonda sia successiva a detto termine. È invece inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine, in quanto l’eventuale accoglimento non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di rinvio.
Il Fatto
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, aveva condannato l’imputato per i reati di rapina e lesioni. La Corte d’appello di Perugia aveva confermato la decisione. L’imputato ricorre per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità e, con memoria depositata in appello, l’errato calcolo della pena e la mancata concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità della rapina, invocando la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, successiva al termine per il deposito dell’atto di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte osserva che, vertendosi in tema di “doppia conforme” in punto di responsabilità, le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente come un unico corpo decisionale. Di conseguenza, le censure che si limitano a proporre letture alternative degli elementi probatori, già esaminate e confutate nei due gradi di merito, sono manifestamente infondate, potendo il giudice fondare il proprio convincimento sulla concatenazione logica degli indizi, purché l’insieme possieda i caratteri dell’univocità e della concordanza.
Con riferimento al secondo motivo, la Corte ritiene inammissibile la censura relativa all’erroneo calcolo della pena, in quanto la questione, introdotta solo con le note conclusive, non presentava alcun collegamento con il motivo di appello limitato alla richiesta di riduzione della pena base. La facoltà di presentare motivi nuovi, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., incontra infatti il limite del necessario riferimento ai motivi principali, dei quali devono rappresentare un mero sviluppo, senza allargare il petitum con censure non formalizzate nei termini.
La Corte riconosce invece la fondatezza del profilo relativo alla mancata motivazione sull’attenuante della lieve entità. La questione, prospettata con la memoria conclusionale, è tempestiva: la sentenza Corte cost. n. 86 del 2024 è intervenuta dopo la scadenza del termine per l’appello, per cui la deduzione poteva avvenire nella prima occasione utile, ossia nella memoria stessa, trasmessa nei termini previsti dalla disciplina processuale applicabile ai c.d. “vecchi appelli”.
Il silenzio serbato dalla Corte di merito sulla questione non può essere interpretato come implicito rigetto, né questa Corte può intervenire “in supplenza”, richiedendo la valutazione di circostanze di fatto non consentita in sede di legittimità. La sentenza va quindi annullata limitatamente all’attenuante, con rinvio per nuovo giudizio, mentre la statuizione di responsabilità diviene irrevocabile, ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen..
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Nota della Redazione
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