Il mancato ritiro del permesso di soggiorno non equivale a disinteresse (TAR Sicilia n. 2014 del 30.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato ritiro del titolo di soggiorno già rilasciato assume valenza neutra e non integra di per sé un contegno sintomatico di disinteresse o di rinuncia. L’archiviazione del permesso di soggiorno per omesso ritiro è illegittima quando l’Amministrazione fonda il provvedimento su un presupposto non provato, quale l’effettivo invio e la ricezione di un sms informativo. L’onere probatorio circa la ricezione della comunicazione grava sull’Amministrazione, che è tenuta a un ruolo proattivo di verifica dell’interesse del richiedente. Il collegamento tra lo status civitatis del richiedente e un fatto notificatorio labile come l’invio di un sms è censurabile sul piano organizzativo, rendendosi auspicabili procedure più garantiste.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina filippina, aveva domandato nel 2016 il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. L’Ufficio Immigrazione della Questura, a seguito di una richiesta di informazioni sullo stato del procedimento, comunicava che era stato rilasciato un nuovo permesso, emesso nel settembre 2016, scaduto nel settembre 2017 e mai ritirato, disponendone l’archiviazione in ragione del lungo tempo trascorso e del disinteresse manifestato.
Avverso il decreto di archiviazione la ricorrente proponeva ricorso per annullamento, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. In particolare lamentava di non aver ricevuto la convocazione tramite sms e contestava il difetto di istruttoria e di motivazione. Il ricorso veniva proposto davanti al TAR Sicilia, sede staccata di Catania, che respingeva la domanda cautelare e, all’udienza del 22 aprile 2024, tratteneva la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il primo motivo di gravame. Muovendo dalla qualificazione del comportamento omissivo, il Tribunale richiama il principio secondo cui il mancato ritiro del titolo di soggiorno assume significanza neutra ai fini che occupano, non integrando un contegno sintomatico di disinteresse o di rinuncia (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VI, sent. 03.03.2023, n. 1370).
Su questa premessa si innesta la verifica del presupposto di fatto posto a base dell’archiviazione. Dalla documentazione in atti, depositata dall’Amministrazione resistente, non emerge la prova di un effettivo invio di un sms informativo che sia stato concretamente ricevuto dall’interessata. Da tali scarni elementi di fatto non può quindi desumersi la legittimità dell’archiviazione di un provvedimento favorevole già riconosciuto.
Il Tribunale sottolinea che l’Amministrazione è tenuta a svolgere un ruolo maggiormente proattivo, volto a verificare l’effettiva sussistenza dell’interesse al provvedimento da parte di chi ne fu istante. L’onere di verificazione non può essere riversato sul richiedente attraverso un fatto notificatorio labile.
Il Collegio esprime perplessità, sul piano organizzativo, per il collegamento tra la fondamentale posizione di legittimità dello status civitatis dell’immigrato e un fatto notificatorio così sguarnito di garanzie sulla effettiva ricezione. Sul piano conformativo, il Tribunale auspica l’adozione di procedure più garantiste, che prevedano un supplementare impegno comunicativo quando un primo sms a scopo notiziale non sembri andato a buon fine.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con assorbimento delle residue censure e con salvezza delle ulteriori determinazioni dell’Amministrazione resistente. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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