Ammonimento per stalking condominiale: discrezionalità del Questore e sindacato limitato (TAR Marche n. 620 del 02.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 11/2009, convertito nella legge n. 38/2009, assolve una funzione cautelare e preventiva distinta da quella del procedimento penale per il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis cod. pen., potendo fondarsi su elementi istruttori idonei a rappresentare in via prognostica la potenziale pericolosità delle condotte prodromiche del reato. Il comportamento molesto costituisce un minus rispetto alla minaccia penalmente rilevante ed è già autonomamente idoneo ad attivare la tutela amministrativa della vittima. Nella valutazione dei presupposti l’amministrazione gode di ampia discrezionalità, con conseguente restrizione del sindacato giurisdizionale ai soli casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto o di manifesta irragionevolezza e sproporzione. L’urgenza di provvedere è in re ipsa e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento né la previa audizione dell’autore delle condotte.

Il Fatto

Alcuni condomini presentavano al Questore di Pesaro e Urbino istanza ex art. 8 del D.L. n. 11/2009 affinché il vicino di casa fosse ammonito a tenere una condotta conforme alla legge, astenendosi dagli atti molesti documentati con fotografie e riprese video. All’esito dell’istruttoria, condotta anche mediante acquisizione di testimonianze, il Questore rilevava i presupposti per ammonire il ricorrente, avvertendolo che in caso di persistenza della condotta si sarebbe proceduto d’ufficio per il delitto di atti persecutori.

Il destinatario impugnava il provvedimento davanti al TAR Marche, deducendo la violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, oltre al diniego dell’accesso agli atti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto la nozione di stalking condominiale, consistente nel turbamento della tranquillità domestica mediante atti ripetuti volti ad arrecare a uno o più condomini un disturbo intollerabile per un periodo prolungato, tale da condizionarne la vita quotidiana, richiamando sul punto TAR Lazio, Roma, Sez. I-ter, n. 8968 del 2018 e TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, n. 526 del 2017.

Il Tribunale sottolinea poi la distinzione funzionale tra il procedimento amministrativo e quello penale: l’ammonimento persegue finalità cautelari e preventive e può fondarsi su elementi istruttori che rappresentino in via prognostica la pericolosità delle condotte prodromiche del reato, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 8679 del 2021, Cons. Stato, Sez. III, n. 2545 del 2020 e la giurisprudenza ivi citata. Da ciò deriva che la configurazione del potere del Questore restringe i margini del sindacato giurisdizionale, limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto o di manifesta irragionevolezza e sproporzione.

Quanto al primo motivo, il Collegio esclude che la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990 sia necessaria: la peculiare funzione del decreto di ammonimento rende l’urgenza in re ipsa, come confermano la previsione dell’esternazione in forma orale e la trasmissione “senza ritardo” della richiesta al Questore, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 2419 del 2016. L’istruttoria è più snella e prevede il solo obbligo di sentire le persone informate, adempimento che risulta eseguito.

Quanto al secondo motivo, il Tribunale ritiene la motivazione sintetica ma non generica: il provvedimento individua l’inizio della condotta persecutoria, i fatti da cui ha tratto origine, le condotte ritenute moleste e le testimonianze acquisite. Il ricorrente, dal canto suo, non ha allegato né documentato una versione alternativa dei fatti, neppure dopo il deposito della copiosa documentazione istruttoria.

Infine, quanto al diniego di accesso, il Collegio osserva che esso è intervenuto dopo l’adozione dell’ammonimento e che, dopo il deposito dei 189 pagine di documentazione, il ricorrente non ha proposto motivi aggiunti, limitandosi a ribadire le censure introduttive. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese per ragioni equitative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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