Mansioni superiori e qualifica di quadro onere probatorio e limiti di legittimità (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 9945 del 12.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il lavoratore che agisce per il riconoscimento di mansioni superiori è tenuto a provare, secondo l’art. 2697 cod. civ., lo svolgimento effettivo delle mansioni rivendicate per tutto il periodo dedotto, non essendo sufficiente il possesso di una specifica abilitazione professionale né la genericità delle deposizioni testimoniali. La censura che investe la valutazione delle prove è inammissibile, perché la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può avere ad oggetto solo l’utilizzazione di prove non dedotte o disposte oltre i limiti legali, non l’apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito. Dopo la riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, restando escluso il sindacato sulla sufficienza o sulla condivisibilità della motivazione.

Il Fatto

Un lavoratore, dipendente di una struttura alberghiera dal febbraio 1999 all’agosto 2013, propone opposizione allo stato passivo del fallimento della società datrice chiedendo il riconoscimento della qualifica di quadro con mansioni di direttore di struttura alberghiera per l’intero rapporto. Rinuncia alla domanda risarcitoria per illegittimità del licenziamento e concentra la pretesa sulla qualifica.

Il Tribunale di Cosenza respinge l’opposizione: il materiale probatorio, documentale e testimoniale, non dimostra le mansioni superiori invocate, ma solo quelle formalmente attribuite, corrispondenti al primo livello del CCNL Turismo come responsabile dei servizi di prenotazione. Manca la prova della trasversalità direzionale, cioè della gestione e del coordinamento di tutti i settori aziendali. Il lavoratore ricorre per cassazione con tre motivi; il fallimento resta intimato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i tre motivi, strettamente connessi e in larga parte sovrapponibili, e li dichiara inammissibili per plurime ragioni. Le censure mescolano profili di merito e questioni giuridiche, così da assegnare al giudice di legittimità il compito di isolare le doglianze teoricamente proponibili. Il principio per cui un singolo motivo può articolarsi in più profili senza per ciò divenire inammissibile, affermato dalle Sezioni Unite n. 9100 del 2015, opera solo se la formulazione permette di distinguere con chiarezza le censure di violazione di legge da quelle di accertamento del fatto.

Le doglianze si risolvono in critiche alla valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito nell’esercizio del libero apprezzamento delle prove ex art. 116 cod. proc. civ., e prospettano il risultato interpretativo ritenuto dal ricorrente corretto: si invoca così un sindacato di merito non consentito in sede di legittimità. La violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può avere ad oggetto l’erronea valutazione del materiale istruttorio, ma solo l’aver posto a base della decisione prove non dedotte o disposte d’ufficio fuori dei limiti legali, ovvero l’aver disatteso prove legali o recepito senza vaglio critico elementi soggetti a valutazione, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 20867 del 2020.

Quanto all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dal d.l. n. 83/2012 convertito nella legge n. 134/2012, rileva solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione. Per le Sezioni Unite n. 8053 del 2014 è denunciabile unicamente l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e incomprensibile. Nessuno di tali vizi ricorre: il Tribunale ha esposto le declaratorie contrattuali, fatto la ricognizione del quadro probatorio e valutato insufficienti gli elementi raccolti.

Nel rito del lavoro, chi denuncia il mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio deve indicare una pista probatoria qualificata e allegare di averne richiesto l’esercizio nel merito, requisiti entrambi assenti. Quanto all’attendibilità dei testi, il Tribunale non li ha dichiarati inattendibili, ma ha rilevato la genericità di alcune deposizioni e l’insufficienza di altre: la valutazione di attendibilità spetta al giudice e può fondarsi anche su un solo elemento soggettivo di particolare rilevanza. Il ricorso è quindi inammissibile, con nullità sulle spese; il Collegio dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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